Pubblicato il 02 Settembre 2019

Proroga adeguamento antincendio scuole

Proroga adeguamento antincendio scuole

Altra proroga per l’adeguamento delle scuole alla normativa antincendio con stanziamenti ridicoli, visto il numero di scuole ancora da adeguare.

La proroga attuale arriva al  31/12/2021

Ricordo che la prima regola tecnica verticale sull’adeguamento della norme antincendio delle scuole è del 26/8/1992, ovvero ben 27 anni fa

Questo il testo diffuso da ing. Ugo Fonzar sul suo Blog

Proroga adeguamento antincendio scuole

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 giugno 2019, n. 59
Testo del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 151 del 29 giugno 2019), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2019, n. 81 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 15 ), recante: «Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attivita’ del Ministero per i beni e le attivita’ culturali ((, di credito d’imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici )) e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 ((, nonche’ misure a favore degli istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali.» )). (19A05148)
(GU n.188 del 12-8-2019)
Vigente al: 12-8-2019
(( Art. 4 bis
Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico
1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e’ definito un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All’attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 25 milioni di euro per l’anno 2020 e di 48 milioni di euro per l’anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nelle more dell’attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».
3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021, sono altresi’ definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.» )).

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