Pubblicato il 04 Marzo 2024

Piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032

Piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 Febbraio 2024 è stato pubblicato il DPCM 11 gennaio 2024 recante l' ”Adozione del Piano Nazionale d'Azione per il Radon (PNAR) 2023-2032". Di seguito andiamo ad approfondire alcuni aspetti che interesseranno le aziende. 

Il D.Lgs 101/2020 all’art. 10 imponeva, entro 12 mesi dall’entrata in vigore, l’adozione del Piano nazionale d'azione per il radon, concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon.

Questo ha lo scopo di Individuare:

  • Le strategie, i criteri e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro;

  • I criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;

  • Le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l'ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti.

​Cosa comporta per le Regioni l’adozione del PNAR?

L'art. 10 comma 3 prevede che le Regioni adeguino i propri ordinamenti alle nuove disposizioni entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Piano. 

L'art. 11 del D.Lgs 101/2020, inoltre, impone alla Regione l'individuazione di aree prioritarie entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Piano.

Definiamo le aree prioritarie, cioè quelle aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici.

Il D.Lgs 101/2020 indicava già il seguente criterio per definire le Aree Prioritarie da utilizzare nell'attesa dell'uscita del piano (che è risultata posticipata rispetto a quanto indicato dal D. Lgs. 101/2020).

Le aree prioritarie sono aree nelle quali si stima il superamento dei 300 Bequerel/m³ nel 15% o più degli edifici (La percentuale degli edifici è determinata con indagini o misure della concentrazione media annua di radon effettuate o riferite o normalizzate al piano terra).

Nel Piano d'azione il criterio di definizione delle Aree Prioritarie è diviso in due fasi: 

  • Fino al sesto anno dall'entrata in vigore del Piano viene applicato il criterio già definito dal D.Lgs 101/2020. 
  • A partire dal sesto anno le Regioni dovranno individuare come aree prioritarie quelle dove il superamento del limite dei 300 Bequerel/m³ si verifichi nel 10% o più degli edifici (sempre riferito ai piani terra).

Questi criteri a nostro parere si sposano bene con il principio di ottimizzazione e limitazione delle dosi, nonché del miglioramento continuo. 

Di fatto nel Piano possiamo trovare quanto segue:

“L’individuazione delle aree prioritarie è un processo dinamico soggetto a continue evoluzioni in funzione della disponibilità di nuovi dati e informazioni che si acquisiscono sul territorio e in funzione dello stadio di avanzamento delle attività di protezione dall’esposizione al radon”

All’interno delle aree così individuate, come previsto dall’ art. 19 del D.Lgs 101/2020, le Regioni dovranno:

  • incentivare i proprietari delle abitazioni private ad effettuare programmi di misurazione della concentrazione media annua di Radon;

  • promuovere gli stessi programmi all’interno di edifici della pubblica amministrazione;

  • promuovere e monitorare l’adozione di misure correttive all’interno delle abitazioni in cui si dovesse riscontrare una concentrazione media annua superiore ai livelli di riferimento.

In pratica questa individuazione è solo un primo passo per una migliore caratterizzazione delle aree. 

Cosa comporta per le aziende l’adozione del PNAR?

Partiamo dall’art. 17 del D.Lgs 101/2020, che impone in capo agli esercenti l’obbligo di eseguire misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria:

  • A. Nei luoghi di lavoro sotterranei;

  • B. Nei luoghi di lavoro in locali semi sotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree prioritarie (di cui sopra);

  • C. Nelle specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d'azione per il radon;

  • D. Negli stabilimenti termali.

I punti di interesse, oltre al consolidato punto A), sono il B) e il C).

Luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree prioritarie

Le aziende non possono che attendere l’individuazione di queste aree da parte delle Regioni (alcune si sono già mosse) e provvedere alle misurazioni (completamento) entro 24 mesi dalla loro pubblicazione in Gazzetta.

Inoltre lo stesso chiarisce alcuni dubbi su come individuare i punti di misura e, più in particolare, definisce delle esclusioni:

  • Locali di servizio, spogliatoi, bagni, vani tecnici, sottoscala, corridoi;
  • Locali a basso fattore di occupazione: minore di 100 ore/anno.

Sottolineiamo l'importanza di questo punto, poiché molte aziende si sarebbero, altrimenti, trovate a dover effettuare misurazioni in locali in cui l'accesso del personale è limitato a controlli/manutenzioni ordinarie o straordinarie. 

Evidenziamo, inoltre, che un riferimento simile è già presente nel "Linee guida per la misura di concentrazione al radon in aria nei luoghi di lavoro interrati”. Il documento fissa la soglia delle 10 ore al mese quale limite di permanenza minimo affinché possa esserci una esposizione significativa.

Lisa Servizi può compiere misurazioni e assumere l'incarico di responsabile risanamento radon. Contattaci per saperne di più. 

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