Pubblicato il 04 Ottobre 2011

Rifiuti non pericolosi e registro

Il recente DLgs 7 luglio 2011, n. 121 sulla tutela penale dell’ambiente, ha apportato alcune modifiche alla disciplina sui rifiuti.
In particolare ha modificato l’articolo 190 del decreto legislativo n. 152/2006 (già corretto dal DLgs 205/2010) che stabilisce l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico cartaceo per i produttori iniziali di rifiuti non soggetti all’iscrizione ed all’utilizzo di SISTRI.

La modifica in questione riguarda l’esenzione dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per il trasporto di rifiuti non pericolosi quali i rifiuti agricoli (ovvero rifiuti non pericolosi prodotti da imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile) e i rifiuti da costruzione, demolizione e scavo (ovvero rifiuti non pericolosi derivanti da attività edili o comunque da attività di costruzione, demolizione e scavo come classificati all’art. 184, comma 3, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006) in conto proprio.
In poche parole, gli interessati sono i produttori, che effettuano il trasporto di rifiuti di cui sopra con l’iscrizione semplificata all’Albo gestori ambientali.

Ovviamente rimane fermo l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per tutti gli altri rifiuti non pericolosi trasportati in proprio dal produttore, laddove lo stesso non abbia aderito su base volontaria al SISTRI.
In pratica il registro di carico e scarico dovrà essere ancora tenuto:
- dalle imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali che non hanno più di dieci dipendenti, qualora non abbiano aderito su base volontaria al SISTRI;
- dalle imprese ed enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi con l’iscrizione all’Albo gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8 (trasporto conto proprio di rifiuti non pericolosi), qualora non abbiano aderito su base volontaria al SISTRI per il trasporto (per il quale permane anche l’uso del formulario).

Mentre l’esenzione dall’obbligo della tenuta del registro di carico scarico, come definito dall’art. 4 co.1 lettera b) del DLgs 121/2011, riguarda:
- l’impresa che trasporta i propri rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo; fermo restando l’uso del formulario durante la fase di trasporto, ovviamente se l’impresa non è iscritta su base volontaria al SISTRI anche per questi rifiuti.
- l’impresa che trasporta i propri rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole; durante il trasporto viene utilizzato il formulario, se l’impresa non ha aderito facoltativamente a SISTRI.

Laddove l’impresa è obbligata a utilizzare SISTRI o vi aderisce volontariamente, non è in ogni caso necessaria la tenuta del registro di carico scarico in quanto l’obbligo viene assolto mediante il registro cronologico.

Per ulteriori dettagli e chiarimenti vi invitiamo a contattarci.

 

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