Pubblicato il 08 Luglio 2015
Reato impedimento controllo attività vigilanza
L’intreccio delle norme Italiane, già mostruoso, si arricchisce di un’altra chicca.
Il reato di impedimento nel controllo dell’attività di vigilanza in ambito ambiente e sicurezza sul lavoro.
La modifica viene introdotta dalla Legge 68 del 22/5/2015 relativa all’introduzione dei nuovi eco reati. La legge interviene modificando il codice penale introducendo un nuovo reato che anche se nato in ambito ambientale riguarda anche l’aspetto di igiene e sicurezza sul lavoro.
Il testo è il seguente:
art 452-septies (impedimento del controllo)-Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni.
Il reato si può generare in occasione di una ispezione in azienda da parte degli enti preposti in materia ambientale o sicurezza sul lavoro (ASL, NOE, Direzione provinciale del Lavoro) sia di tipo preventivo, che nell’ambito di istruttorie per infortuni o malattie professionali.
NB: Può incorrere in questo reato, quindi, non solo il datore di lavoro, ma anche i dirigenti, i preposti, ed in generale chiunque ostacoli le verifiche da parte degli organi preposti.