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Pubblicato il 24 Luglio, 2017

Validità attestati corsi attrezzature lavoro

Commento a cura di ing. Riccardo Borghetto

Girando per internet mi è capitato di trovare molti corsi attrezzature di lavoro (soprattutto carrelli elevatori) erogati da piccoli studi di consulenza o anche da note case produttrici che però non hanno titolo a rilasciare attestazioni di legge. Spesso con prezzi assurdi, che rendono evidente che non sono conformi: La validità degli attestati è dubbia.

Nei depliant di tali corsi spesso vi sono frasi del tipo “al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di qualifica rilasciato dall’ente bilaterale Nazionale dell’artigianato ecc..”.

Nell’accordo Stato Regioni del 22/2/2012 al punto B 1.1 sono elencati i soggetti formatori autorizzati al rilascio delle abilitazioni.

E’ anche chiaramente definito al punto 1.3 “Qualora i soggetti indicati alla Sezione B punto 1.1 intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nel modello di accreditamento..”

Quindi sostanzialmente non è possibile che uno studio associato, un piccolo studio di consulenza, una scuola guida ecc. acquisti  attestati da un soggetto elencato al punto B.1.1 a meno che non sia accreditato nella propria Regione o Provincia di riferimento.

Quando questo avviene, i corsi di abilitazione sono non rispondenti alla normativa e quindi un falso. La validità degli attestati viene a cadere.

Il rischio per il datore di lavoro che incautamente si è affidato a tali soggetti è che la formazione/ abilitazione dei lavoratori non sia ritenuta valida a fronte di un infortunio.

Il rischio per chi ha emesso tali attestati è di incappare nel reato di falso o truffa.

Cod. Pen. Art. 483 . FALSITA` IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto e` destinato a provare la verita`, e` punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 640. TRUFFA

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se` o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena e` della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549: … 2) se il fatto e` commesso ingenerando nella persona offesa … l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorita`.

 

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