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Pubblicato il 29 Luglio, 2017

Rottami metallici: cessazione qualifica rifiuto

Sarà in vigore a partire dal 9 ottobre 2011 il Regolamento europeo n. 333/2011 recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rotami metallici cessano di essere considerati rifiuti”.
Questo regolamento definisce la cessazione qualifica di rifiuto per i rottami metallici di ferro, acciaio ed alluminio, limitando quali possono essere sottoposti ad operazioni di recupero, le modalità di recupero di tali rifiuti affinché i materiali ottenuti possano cessare di essere rifiuti e le caratteristiche che debbono avere i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero per poter uscire dalla disciplina dei rifiuti.
Le operazioni di recupero previste sono l’utilizzo in fonderie ed acciaierie per i rottami ferrosi e rottami di acciaio, e l’utilizzo nella raffinazione o rifusione per quelli di alluminio.
Attraverso queste operazioni di recupero, i rottami metallici, grazie alla cessazione qualifica di rifiuto, non sono più soggetti alla disciplina dei rifiuti, per cui il produttore è tenuto a cederli compilando una dichiarazione di conformità a quanto previsto dal regolamento comunitario. La dichiarazione di conformità va compilata per ogni partita di materiale, seguendo i contenuti previsti nell’allegato III al regolamento.
Tuttavia, chi effettua il recupero dei rottami metallici, per poter stilare la dichiarazione di conformità deve prima aver applicato un sistema digestione della qualità attraverso il quale dimostrare la conformità ai criteri del regolamento. Tale sistema prevede come punti principali:
– il controllo di accettazione dei rifiuti in ingresso all’impianto;
– il monitoraggio dei processi di recupero e delle tecniche di trattamento;
– il controllo della qualità dei materiali ottenuti dalle attività di recupero;
– la gestione delle osservazioni dei clienti;
– la formazione del personale.
Il sistema qualità così costituito deve essere verificato da un ente terzo accreditato almeno ogni tre anni.
All’interno degli allegati I e II si trovano rispettivamente i criteri per i rottami di ferro e acciaio e per i rottami di alluminio. Se uno scarto non rispetta tali criteri viene meno la cessazione della qualifica di rifiuto e permangono gli obblighi relativi alla disciplina sui rifiuti (formulario, registro di carico e scarico, eventualmente SISTRI).
Ovviamente le procedure autorizzatorie previste ai sensi della vigente disciplina di cui alla parte IV del d.lgs, n. 152/2006 e s.m.i. per chi effettua operazioni di recupero rimangono valide.

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