“Con riferimento al nuovo corso ad oggi denominato Caricatore Movimentazione Materiale, gli operatori che in precedenza conducevano queste attrezzature frequentavano il corso per Gru mobili o gru su autocarro o per escavatori con integrazione rispetto all’accessorio di presa comunemente detto. Tali percorsi formativi possono essere considerati validi?
Risposta
Con l’Accordo SR 59/2025 è stato introdotto il nuovo corso per addetti alla conduzione del Caricatore Movimentazione Materiale (CMM). In merito al riconoscimento della formazione pregressa, la parte VII dell’Accordo stabilisce che restano validi i percorsi formativi svolti in vigenza dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, purché i contenuti siano conformi alle nuove disposizioni”.

Pertanto, i corsi già erogati per la conduzione dei CMM prima dell’entrata in vigore dell’Accordo SR 59/2025 possono essere riconosciuti se pienamente conformi ai requisiti attuali. In particolare, il credito formativo può essere riconosciuto solo per i corsi di abilitazione alla conduzione di gru mobili previsti dall’Accordo del 2012, qualora i contenuti coincidano con quelli richiesti dal nuovo Accordo.
Non trova invece applicazione il riconoscimento per i corsi relativi a gru su autocarro o escavatori.
Lisa Servizi ha condotto una comparazione mediante AI dei programmi dei due corsi:
- Gru mobili punto VII ASR 22/2/2012
- CMM punto 8.3.10 ASR 17/4/2025 2025
L’esito è riportato nel documento allegato. I programmi sono sostanzialmente sovrapponibili, ovvero il contenuto del programma del CMM è sostanzialmente compreso nel programma delle gru mobili.
Non è vero il viceversa!
Hai dubbi sul Nuovo Accordo Stato Regioni?
Il 5 maggio abbiamo organizzato un webinar gratuito in cui faremo il punto insieme alle parti interessate.