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Pubblicato il 03 Settembre, 2026

Con la deliberazione n. XII/6661 del 3 agosto 2026, la Giunta regionale della Lombardia ha approvato le modalità operative per l’attuazione della Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il provvedimento introduce formalmente la nuova piattaforma digitale Ge.Fo.S. (Gestione Formazione Sicurezza), uno strumento che, secondo il legislatore, dovrebbe garantire la qualità, la tracciabilità e la portabilità dei percorsi formativi sul territorio regionale.

La piattaforma consentirà ai soggetti formatori abilitati di registrare, tracciare e monitorare i corsi di formazione sulla sicurezza erogati.

Al contempo, le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e, previa intesa, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) disporranno dell’accesso ai dati per pianificare e svolgere le attività di vigilanza e controllo. Le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni saranno irrogate direttamente dalle ATS nell’ambito delle proprie funzioni di controllo.

piattaforma gefos sicurezza sul lavoro

I soggetti formatori:

I soggetti abilitati all’erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovranno attenersi a una serie di nuovi obblighi e procedure operative.

Iscrizione e mantenimento dei requisiti: È istituito un apposito elenco regionale dei soggetti formatori.

L’allegato A stabilisce regole per l’iscrizione, la tenuta e l’aggiornamento di questo elenco, nonché le modalità con cui la Regione verificherà periodicamente il mantenimento dei requisiti.

Tra i soggetti autorizzati a erogare formazione a livello regionale ci sono gli enti come le Aziende sociosanitarie territoriali (ASST), l’AREU, le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e Polis-Lombardia.

Obbligo della piattaforma Ge.Fo.S. da parte dei soggetti formatori

Tutti i soggetti formatori dovranno obbligatoriamente utilizzare la piattaforma per registrare, tracciare e monitorare i percorsi formativi realizzati sul territorio lombardo, compresi i datori di lavoro che erogano formazione in qualità di soggetti formatori.

Gestione digitale dei corsi: Gli enti dovranno registrare sul portale la comunicazione di avvio, di svolgimento e di conclusione dei singoli corsi, la registrazione degli esiti finali e il rilascio degli attestati, i quali dovranno contenere gli elementi minimi previsti dall’accordo Stato-Regioni. Sarà obbligatorio inviare una comunicazione di avvio del corso alla Regione entro la data di partenza del corso e comunque non oltre 1 ora dall’inizio della prima lezione. La chiusura del corso o della singola edizione andrà notificata obbligatoriamente entro 30 giorni dal termine e dovrà prevedere l’invio dei dati degli utenti formati.

Interoperabilità e dati: La piattaforma stabilisce limiti precisi per l’interoperabilità con i gestionali aziendali. L’interoperabilità con altre piattaforme esterne avviene via API. Ge.Fo.S. consentirà la generazione automatica degli attestati in formato PDF/A, questi non saranno più emessi in autonomia dall’Ente formatore ma sarà la piattaforma stessa a crearli dopo aver inserito l’esito finale di ciascun discente e inviato la comunicazione di fine corso.

Nuove modalità formative: Saranno definiti con successivi atti amministrativi i dettagli in merito ai break formativi.

Formazione in videoconferenza sincrona e in e-learning: il criterio di collegamento territoriale è identificato con la sede del server o del PC da cui si organizza il corso.

Le informazioni registrate su Ge.Fo.S. saranno accessibili ai Servizi PSAL delle ATS e, previa intesa, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Tempistiche e sanzioni

La piattaforma Ge.Fo.S. sarà attiva con la pubblicazione della delibera sul BURL (prevista non prima del 9 ottobre 2026 per test tecnici). I soggetti formatori avranno l’obbligo di adeguarsi e utilizzare il sistema dal 31° giorno successivo a tale data.

Sanzioni: In caso di violazioni o mancato rispetto delle disposizioni della L.R. 4/2026, le sanzioni saranno irrogate direttamente dalle ATS nell’ambito delle loro funzioni di vigilanza.

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