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Pubblicato il 26 Febbraio, 2019

ESEDI: Interpello sull’esposizione all’Amianto

ESEDI: Interpello sull’esposizione all’Amianto

Pubblicato in questi giorni l’Interpello n. 2/2019 con risposta ad un quesito della Regione Toscana inerente l’”Applicazione, per l’attività degli Enti ispettivi, della Circolare Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106’. Seduta della Commissione del 15 febbraio 2019”.

Per ESEDI si intendono le attività, legate all’amianto, per le quali vi è una Esposizione Sporadica e di Debole Intensità per le quali non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1 del D. Lgs. 81/08. Queste attività sono ben descritte all’allegato 1 della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 gennaio 2011: “lettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti preatici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art.249 commi 2 e 4 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 come modificato e integrato dal D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106.”

Il quesito

La regione Toscana ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito all’applicazione, per l’attività degli Enti Ispettivi, della suddetta circolare, nello specifico della lettera d) dell’allegato 1: “Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale si citano attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.”

La risposta della Commissione Interpelli

“… la Commissione ritiene che il punto d), dell’allegato 1 alla circolare del 25.01.2011 trovi applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito di previsione di cui all’articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 236 del citato decreto legislativo e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II – protezione da agenti cancerogeni e mutageni – del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.”

Per leggere l’Interpello 2/2019 clicca QUI

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 Interpello sull’esposizione all’Amianto

ESEDI: Interpello esposizione all’Amianto

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