Qual è il verso di apertura delle porte nelle vie di esodo? Domanda semplice, risposta non banale.
Con il DM 10/03/98¹ si stabiliva che “le porte installate lungo le vie di uscita e in corrispondenza delle uscite di piano dovessero aprirsi nel verso dell’esodo”.
Con il Decreto Minicodice e il Codice di Prevenzione Incendi le cose sono un po’ cambiate.
In entrambi i decreti si precisa che “le porte installate lungo le vie d’esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti” ². Ed in seguito si danno dei criteri per rispondere alla nostra domanda dove, Minicodice e Codice risultano sostanzialmente allineati.
I criteri del Codice e del Minicodice
La Tabella S.4-6 del Codice sintetizza le prescrizioni come segue:

- Ambiti dell’attività non aperti al pubblico, con > 50 occupanti: nel verso dell’esodo, dispositivo di apertura UNI EN 1125.
- Ambiti dell’attività aperti al pubblico, con > 25 occupanti: nel verso dell’esodo, dispositivo di apertura UNI EN 1125 (questa è l’unica indicazione fornita dal Minicodice)³.
- Aree a rischio specifico (es. aree a rischio ATEX o con specifici rischi d’incendio), con > 5 occupanti: nel verso dell’esodo, dispositivo di apertura UNI EN 1125 o UNI EN 179 a seconda dei casi (fare riferimento alle note della tabella a cui si rimanda).
La sovrapposizione delle fonti normative
Purtroppo, quando una domanda trova risposta su molteplici fonti, il rischio di confusione è dietro l’angolo.
Vediamo degli esempi:
- Nel D.Lgs 81/08: si stabilisce che quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di 1,20 m che si apra nel verso dell’esodo⁴.
- Nella RTV tradizionale prescrittiva delle scuole: si prescrive che nelle aule didattiche le porte debbano aprirsi nel verso dell’esodo quando il numero massimo di persone presenti sia superiore a 25; per le aule per esercitazione dove si depositano e/o manipolano sostanze infiammabili o esplosive, l’obbligo scatta quando il numero di persone presenti è superiore a 5⁵.
- Nella RTV tradizionale prescrittiva degli uffici: vengono definiti requisiti solo per locali particolari: per i locali per riunioni e trattenimenti con capienza fino a 25 persone è ammesso che siano serviti da una sola uscita, senza l’obbligo di apertura della porta nel verso dell’esodo⁶.
Come comportarsi in pratica
Cosa fare, quindi, di fronte a tutte queste indicazioni simili ma non sempre uguali? È qui che deve intervenire il consulente:
- Non mischiare le normative: Il Codice di Prevenzione Incendi è un testo autonomo: se si decide di seguirlo, lo si assume in toto come unico riferimento per analizzare le strategie di prevenzione incendi. Se si applica il Minicodice, laddove non vi siano indicazioni specifiche si fa riferimento ai requisiti minimi del D.Lgs 81/08.
Analogamente, le “RTV tradizionali” specifiche vanno seguite prioritariamente e, qualora non forniscano risposte dettagliate, si fa riferimento ai requisiti minimi del D.Lgs 81/08.
- Dare indicazioni di buon senso: nel caso di restauri o nuove costruzioni, per luoghi “ordinari” con affollamento superiore a 25 persone, è opportuno far sì che la porta si apra nel verso dell’esodo, valutando se serva il dispositivo antipanico in base alla tabella del Codice di Prevenzione Incendi o alle Regole Tecniche Verticali (tradizionali e non).
- Se dalla analisi di uno stato di fatto emergono criticità: verificare i requisiti in base ai riferimenti di legge sopra menzionati e agire di conseguenza.
Note e riferimenti normativi
¹ DM 10/03/1998, Allegato III punto 3.9 (si ricorda che questo decreto è stato abrogato dal DM 03/09/2021).
² DM 03/09/2021, Allegato I, paragrafo 4.2.1, punto 3; DM 03/08/2015, S.4.5.7, punto 1.
³ DM 03/09/2021, Allegato I, paragrafo 4.2.1, punto 4.
⁴ D.Lgs 81/2008, Allegato IV, punto 1.6.3, lettera b).
⁵ DM 26/08/1992 e s.m.i., punto 5.6.
⁶ DM 22/02/2006, punto 8.1.4, punto 2 lettera d).
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