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Pubblicato il 02 Febbraio, 2026

Prevenzione incendi in bar, ristoranti e locali di intrattenimento

I chiarimenti dei VVF nella Circolare n. 674/2026

Di Ing. Lorenzo Cusaro, Direttore tecnico di Lisa Servizi

Capita spesso nel nostro Paese che, a seguito di un grave evento, le tematiche della sicurezza seguano l’onda di reazione suscitata nell’opinione pubblica.

Questa è la causa dell’emanazione di una serie di normative che, a volte, sarebbe meglio non avere.

Dopo gli eventi di Crans-Montana in Svizzera c’è stato il rischio, tutt’altro che remoto, che questa consuetudine si replicasse.

Per fortuna in Italia la normativa sulla prevenzione incendi è consolidata da anni di pratica e, conoscendola tutta, è già possibile gestire le “cose” con questa.

Un esempio: La verifica e le uscite di esodo sono già trattate nel nostro testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, una norma che è un Regio Decreto del 1931.

I difetti stanno nella quotidiana applicazione della gestione della sicurezza antincendio non nelle norme da applicare.

Bene ha fatto quindi il Dipartimento dei Vigili Del Fuoco a emanare una Circolare a chiarimento sul corretto inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto alla normativa già vigente, e a dare alcune indicazioni in merito a quelle situazioni particolari dove, come nel triste caso svizzero, quel poco o molto di non fatto ha finito per fare una grossa differenza.

Cosa dice la Circolare DCPREV prot. 674 del 15-01-2026: 

  1. Bar e ristoranti, in quanto tali, non sono attività soggette poiché non   nell’elenco dell’allegato 1 del DPR 151/11;
  2. Bar e ristoranti laddove sono inseriti in attività soggette ne devono seguire le prescrizioni (es. Centri commerciali), se hanno al loro interno attività soggette a prevenzione incendi (es. CT, Cucine, etc) devono applicare le norme specifiche.
  3. Bar e ristoranti possono essere soggetti alla normativa applicabile a “locali di pubblico spettacolo” quando vi si tengono “spettacoli ed intrattenimenti”, equiparabili a discoteche e sale da ballo, con scopo prevalente di intrattenimento, con affollamento elevato e permanenza nel locale. Questo avviene di fatto quando l’intrattenimento assume carattere prevalente, ovvero comporti una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento). In questo terzo caso le norme applicabili sono:
  • Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 s.m.i. : regolata tecnica per locali di pubblico spettacolo.
  • Decreto Ministeriale 22 novembre 2022 (V.15 del Codice prevenzione incendi): Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.
  • Attività n. 65 – locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 persone o di superficie superiore ai 200 m.

In linea generale, quindi, per bar/ristoranti si seguono:

  • per i luoghi di lavoro a Basso rischio di incendio i criteri presenti nel DM 03-09-2021 (c.d. MINICODICE)
  • per gli altri casi un’analisi completa di tutte le strategie del DM 03-08-2015 – RTO (c.d. Codice di prevenzione incendi)

Una ulteriore specificazione è che, mentre i D.lgs. 81/08 ha come focus la sicurezza dei lavoratori, la normativa di prevenzione incendi e la gestione dell’emergenza deve proteggere tutte le persone presenti nell’attività indipendentemente dal loro ruolo.

Infatti gli obblighi di cui al DM 02-09-2021 non derivano solo dal numero di lavoratori ma anche in relazione al numero di “occupanti” presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività (rif. DM 02-09-2021 art.2 “obbligo PEM”: luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori). Nella DCPREV prot. n. 15472 del 19 ottobre 2021, si specifica inoltre che il PEM tenga conto anche dell’”inclusione”, cioè della presenza di occupanti con esigenze particolari.

La circolare si chiude con un passaggio sugli addetti antincendio

  • Devono essere designati, formati;
  • Devono essere presenti ed adeguati in termini numerici: il numero deve essere coerente con lo scenario di incendio dell’attività;
  • Usano i presidi antincendio;
  • Svolgono funzione preventiva tesa a:
    • corretta applicazione delle condizioni di esercizio
    • contrasto a comportamenti a rischio da parte degli avventori quali: accensione di fiamme libere, rispetto del divieto di fumo

A leggere questo ultimo punto, ricordando come tutto è iniziato al “Le Constellation” in Svizzera, esattamente come è iniziato altre volte, non ci si può che rammaricare.

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