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Pubblicato il 04 Agosto, 2025

INAIL pubblica la guida per richiedere la riduzione del tasso medio per attività di prevenzione attuate nell’anno 2025

Ogni anno, l’INAIL offre un’importante opportunità alle aziende che si distinguono per l’attenzione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. Come accade ogni anno, anche per la domanda del 2026, è stato aggiornato il Modello OT23,  basato sugli interventi di prevenzione che le aziende “virtuose” hanno attuato nel 2025.

Come funziona la riduzione e chi può richiederla?

La riduzione consiste in una percentuale predefinita che si applica al tasso medio di tariffa delle voci tariffarie relative alle lavorazioni aziendali. È un beneficio che si aggiunge a eventuali altre riduzioni, come quelle per un andamento infortunistico favorevole. Per accedere a questa agevolazione, le aziende devono presentare la domanda esclusivamente tramite l’apposito servizio online “Riduzione per prevenzione” entro il 28 febbraio 2026 (o 29 febbraio in caso di anno bisestile). È fondamentale che l’azienda sia in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi (verificato tramite DURC online) e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Vantaggi economici: le percentuali di riduzione

La percentuale di riduzione varia in base all’anzianità di attività della Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) dell’azienda e al numero di lavoratori-anno.

  • Nei primi due anni di attività della PAT, la riduzione è fissa all’8%.
  • Dopo il primo biennio, la percentuale è determinata in base al numero di lavoratori-anno del triennio della PAT:
    • Fino a 10 lavoratori-anno: 28%
    • Da 10,01 a 50 lavoratori-anno: 18%
    • Da 50,01 a 200 lavoratori-anno: 10%
    • Oltre 200 lavoratori-anno: 5%

In caso di accoglimento, la riduzione si applica al saldo dovuto per l’anno di presentazione della domanda (ad esempio, per la domanda 2026, la riduzione si applica al premio 2026 in autoliquidazione 2026/2027).

Le tipologie di interventi ammissibili

Il Modello OT23 classifica gli interventi in sei sezioni principali, coprendo un ampio spettro di misure di prevenzione:

  • A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
  • B: Prevenzione del rischio stradale
  • C: Prevenzione delle malattie professionali
  • D: Formazione, addestramento, informazione
  • E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
  • F: Gestione delle emergenze e DPI

Per ottenere la riduzione, l’azienda deve aver realizzato nell’anno precedente (il 2025 per la domanda 2026) almeno un intervento di tipo “A” oppure due interventi di tipo “B”. Alcuni interventi, contrassegnati dalla lettera “P” (pluriennale), possono essere riproposti per più anni (fino a due o tre anni a seconda dell’intervento specifico), a condizione che la domanda venga presentata ogni anno. È importante notare che gli interventi della sezione E (misure organizzative) e l’intervento F-5 (piano di gestione delle emergenze in caso di incendio) devono essere realizzati su tutte le PAT dell’azienda, non solo su una o più.

Novità e modifiche nel modello OT23 per il 2026

Il modello OT23 per il 2026 presenta alcune lievi modifiche per precisare meglio l’ambito di applicazione di determinati interventi, tra cui:

  • A-4.1 (analisi termografica di impianti elettrici)
  • C-2.1 (sistemi di aspirazione per agenti chimici pericolosi)
  • C-5.2 (prevenzione dell’abuso di alcol e sostanze psicotrope)
  • C-5.3 (interventi per il reinserimento lavorativo di lavoratori con disabilità)
  • C-5.4 (protocolli per la promozione della salute basati sul PNP e PRP)
  • E-4 (modelli organizzativi e gestionali di cui all’art. 30 del d.lgs. 81/08, anche secondo le misure semplificate di cui al DM 13.2.2014)

Una modifica significativa riguarda l’intervento D-4 del modello OT23 2025, che prevedeva un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche. Questo intervento è stato eliminato dal modello 2026 vista l’approvazione del D.lgs 135 del 2024. Di conseguenza, gli interventi D-5 e D-6 del modello 2025 sono stati rinumerati come D-4 e D-5 nel modello 2026, mantenendo il loro contenuto invariato.

L’importanza della documentazione probante

Per ogni intervento dichiarato, è indispensabile inoltrare la documentazione probante. La sede INAIL ha la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti o documentazione se quella fornita non fosse sufficiente.

Scarica il modulo di domanda

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