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Pubblicato il 01 Settembre, 2025

I soggetti accreditati ma non in una specifica Regione, possono rilasciare attestazioni?

Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR, pubblicato in G.U. il 24 maggio 2025) e i successivi provvedimenti regionali, è stato ridisegnato il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Diverse Regioni (tra cui Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte) hanno già recepito e regolamentato l’applicazione. Di seguito una raccolta delle domande più frequenti (FAQ).

Chi può erogare la formazione secondo l’Accordo 2025?

L’Accordo individua tre categorie di soggetti formatori:

  • Soggetti istituzionali (Ministeri, Regioni, Università, INAIL, Vigili del Fuoco, Ordini professionali, ecc.);
  • Soggetti accreditati presso le Regioni o Province autonome, secondo i sistemi di accreditamento regionali (Intesa 20 marzo 2008);
  • Altri soggetti: organismi paritetici ex art. 51 D.Lgs. 81/08, associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, fondi interprofessionali erogatori diretti.

Quali obblighi hanno gli enti accreditati in Lombardia?

La Delibera Lombardia XII/4515 del 9 giugno 2025 introduce regole vincolanti per gli enti accreditati direttamente in Regione Lombardia:

  • Comunicazione preventiva di avvio corso all’ATS competente (almeno 10 giorni prima);
  • Comunicazione di chiusura corso entro 30 giorni dalle verifiche finali;
  • Rilascio attestati su format standard approvato dalla Regione;
  • Formazione a distanza: anche per e-learning e videoconferenza, le comunicazioni devono essere inviate all’ATS della sede legale del soggetto formatore.

Cosa succede ai soggetti formatori non accreditati in Lombardia?

Gli enti accreditati in altre Regioni o autorizzati a livello nazionale possono continuare a svolgere formazione anche in Lombardia. Per loro:

  • Non vige l’obbligo di comunicazioni ad ATS, ma resta fortemente raccomandato per trasparenza e tracciabilità;
  • Gli attestati rilasciati mantengono piena validità nazionale.

Perché gli attestati rilasciati da enti accreditati in altre Regioni restano validi?

Ci sono motivazioni precise:

1. Validità nazionale prevista dall’Accordo 2025: gli attestati emessi dai soggetti formatori riconosciuti hanno validità su tutto il territorio nazionale.  (ASR– Parte I, punto 6)
2. Principio di mutuo riconoscimento tra Regioni: nessuna Regione può limitare l’operatività di un ente accreditato altrove (Intesa Conferenza Stato-Regioni 20 marzo 2008 (modello nazionale di accreditamento): stabilisce che i sistemi regionali di accreditamento sono validi per il riconoscimento dei soggetti formatori, ma l’efficacia degli attestati formativi non può essere confinata a una sola Regione).
3. Tutela uniforme dei lavoratori: l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 garantisce livelli minimi di tutela in tutta Italia.

4. Conferma delle delibere regionali: la Lombardia chiarisce che le proprie disposizioni sono vincolanti solo per gli enti accreditati localmente.

5. Continuità con la normativa previgente: già gli Accordi 2011 e 2016 riconoscevano la validità nazionale.

La formazione a distanza è ammessa?

Sì, purché rispettati i requisiti dell’Accordo:

  • Videoconferenza sincrona con piattaforme certificate;
  • E-learning con tracciamento delle presenze e attività conformi;
  • Modalità mista.

NB: La Regione Lombardia chiarisce che il riferimento territoriale, è la sede legale del soggetto formatore.

Come avvengono i controlli?

Le ATS/ASL e i Comitati di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs. 81/08 svolgono:

  • Controlli ex-ante sui corsi comunicati;
  • Verifiche in itinere, anche con presenza alle prove finali;
  • Controlli ex-post in azienda per verificare la validità della formazione.

È possibile, come succede ora, che associazioni o organismi paritetici possano esternalizzare a soggetti privati, non di loro proprietà o partecipati, attività formative in virtù di una convenzione, con rilascio delle attestazioni?

La questione è scritta in modo chiaro nell’accordo e anche ribadita nella Bozza di FAQ della Conferenza delle Regioni, che al momento non è un documento ufficiale.

Le associazioni o gli organismi paritetici possono svolgere attività formative direttamente o tramite strutture di loro proprietà o partecipate in modo prevalente. Tuttavia, non è consentita la semplice esternalizzazione a società collegate ma non partecipate: in tal caso non si può parlare di diretta emanazione. Questo aspetto è fondamentale per garantire che la responsabilità della formazione rimanga in capo all’organismo o associazione che rappresenta i datori di lavoro o i lavoratori, evitando la proliferazione di soggetti terzi non realmente riconducibili a tali enti.

In sintesi

In conclusione, l’Accordo 2025 introduce maggiore uniformità nazionale e rafforza i criteri di qualità dei soggetti formatori. Le Regioni possono introdurre regole operative solo per i propri enti accreditati, ma non limitare la validità nazionale degli attestati. Il rispetto dei requisiti di diretta emanazione e dei controlli da parte delle ATS rappresenta una garanzia per aziende e lavoratori.

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