I soggetti accreditati ma non in una specifica Regione, possono rilasciare attestazioni?
Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR, pubblicato in G.U. il 24 maggio 2025) e i successivi provvedimenti regionali, è stato ridisegnato il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Diverse Regioni (tra cui Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte) hanno già recepito e regolamentato l’applicazione. Di seguito una raccolta delle domande più frequenti (FAQ).
Chi può erogare la formazione secondo l’Accordo 2025?
L’Accordo individua tre categorie di soggetti formatori:
- Soggetti istituzionali (Ministeri, Regioni, Università , INAIL, Vigili del Fuoco, Ordini professionali, ecc.);
- Soggetti accreditati presso le Regioni o Province autonome, secondo i sistemi di accreditamento regionali (Intesa 20 marzo 2008);
- Altri soggetti: organismi paritetici ex art. 51 D.Lgs. 81/08, associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, fondi interprofessionali erogatori diretti.
Quali obblighi hanno gli enti accreditati in Lombardia?
La Delibera Lombardia XII/4515 del 9 giugno 2025 introduce regole vincolanti per gli enti accreditati direttamente in Regione Lombardia:
- Comunicazione preventiva di avvio corso all’ATS competente (almeno 10 giorni prima);
- Comunicazione di chiusura corso entro 30 giorni dalle verifiche finali;
- Rilascio attestati su format standard approvato dalla Regione;
- Formazione a distanza: anche per e-learning e videoconferenza, le comunicazioni devono essere inviate all’ATS della sede legale del soggetto formatore.
Cosa succede ai soggetti formatori non accreditati in Lombardia?
Gli enti accreditati in altre Regioni o autorizzati a livello nazionale possono continuare a svolgere formazione anche in Lombardia. Per loro:
- Non vige l’obbligo di comunicazioni ad ATS, ma resta fortemente raccomandato per trasparenza e tracciabilità ;
- Gli attestati rilasciati mantengono piena validità nazionale.
Perché gli attestati rilasciati da enti accreditati in altre Regioni restano validi?
Ci sono motivazioni precise:
1. Validità nazionale prevista dall’Accordo 2025: gli attestati emessi dai soggetti formatori riconosciuti hanno validità su tutto il territorio nazionale. (ASR– Parte I, punto 6)
2. Principio di mutuo riconoscimento tra Regioni: nessuna Regione può limitare l’operatività di un ente accreditato altrove (Intesa Conferenza Stato-Regioni 20 marzo 2008 (modello nazionale di accreditamento): stabilisce che i sistemi regionali di accreditamento sono validi per il riconoscimento dei soggetti formatori, ma l’efficacia degli attestati formativi non può essere confinata a una sola Regione).
3. Tutela uniforme dei lavoratori: l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 garantisce livelli minimi di tutela in tutta Italia.
4. Conferma delle delibere regionali: la Lombardia chiarisce che le proprie disposizioni sono vincolanti solo per gli enti accreditati localmente.
5. Continuità con la normativa previgente: già gli Accordi 2011 e 2016 riconoscevano la validità nazionale.
La formazione a distanza è ammessa?
Sì, purché rispettati i requisiti dell’Accordo:
- Videoconferenza sincrona con piattaforme certificate;
- E-learning con tracciamento delle presenze e attività conformi;
- Modalità mista.
NB: La Regione Lombardia chiarisce che il riferimento territoriale, è la sede legale del soggetto formatore.
Come avvengono i controlli?
Le ATS/ASL e i Comitati di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs. 81/08 svolgono:
- Controlli ex-ante sui corsi comunicati;
- Verifiche in itinere, anche con presenza alle prove finali;
- Controlli ex-post in azienda per verificare la validità della formazione.
È possibile, come succede ora, che associazioni o organismi paritetici possano esternalizzare a soggetti privati, non di loro proprietà o partecipati, attività formative in virtù di una convenzione, con rilascio delle attestazioni?
La questione è scritta in modo chiaro nell’accordo e anche ribadita nella Bozza di FAQ della Conferenza delle Regioni, che al momento non è un documento ufficiale.
Le associazioni o gli organismi paritetici possono svolgere attività formative direttamente o tramite strutture di loro proprietà o partecipate in modo prevalente. Tuttavia, non è consentita la semplice esternalizzazione a società collegate ma non partecipate: in tal caso non si può parlare di diretta emanazione. Questo aspetto è fondamentale per garantire che la responsabilità della formazione rimanga in capo all’organismo o associazione che rappresenta i datori di lavoro o i lavoratori, evitando la proliferazione di soggetti terzi non realmente riconducibili a tali enti.
In sintesi
In conclusione, l’Accordo 2025 introduce maggiore uniformità nazionale e rafforza i criteri di qualità dei soggetti formatori. Le Regioni possono introdurre regole operative solo per i propri enti accreditati, ma non limitare la validità nazionale degli attestati. Il rispetto dei requisiti di diretta emanazione e dei controlli da parte delle ATS rappresenta una garanzia per aziende e lavoratori.
Lisa Servizi organizza corsi di formazione conformi al Nuovo Accordo Stato Regioni. Scopri le prossime edizioni a calendario e iscriviti.Â