Pubblicato il 23 Giugno 2021

Chi è il preposto in ambito sicurezza

Preposto significato e definizione

La figura del preposto è definita dal Testo Unico Sicurezza (D. Lgs. 81/08) all'art. 2 come la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovraintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori d esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

In pratica il preposto alla sicurezza è un capo - capo ufficio, capo squadra, capo turno, capo cantiere, capo sala - che gestisce e coordina dei lavoratori. Alle volte viene chiamato coordinatore, supervisor o team leader.

Spesso si tratta di un lavoratore promosso sul campo per anzianità e che non si sente un “capo”, con funzioni di indirizzo e controllo, ma per la legge lo è e quindi ha determinate responsabilità.

Cosa deve fare il preposto

L'articolo 19 del D.lgs 81/08 descrive le funzioni del preposto sicurezza:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

Le sentenze sul preposto

Altre informazioni sul ruolo effettivo del preposto si possono dedurre dalle sentenze di Cassazione. La giurisprudenza infatti si è espressa più volte sui compiti del preposto. A questo proposito citiamo alcune sentenze:

- “si tratta «di una delle tre figure cui, secondo la nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurisprudenza formatasi al riguardo, competono, nell’ambito dell’impresa, specifiche posizioni di garanzia autonomamente previste. Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto “iure proprio”. Si deve cioè precisare che il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, direttamente fanno capo» (così Sez. 4, n.1502 del 1/12/2009, dep.14/1/2010 n.m.).”

-Sez.4, del 21/12/1995 n.3483, Rv.204972: preposto è colui che, nel suo settore, prende decisioni e sovrintende al lavoro eseguito da altri, pur potendo, ove occorra, contribuire alla realizzazione dello stesso, in tal modo individuando la caratteristica essenziale nell’attribuzione al medesimo di poteri, sia pur limitati, di sovraordinazione e controllo di altri lavoratori. 

-Sez.4, n.48 del 14.1.1970 Rv.113999: che nella concreta attribuzione di tale qualifica deve farsi riferimento al criterio della effettività, atteso che “La qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti fomiti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia sia pure embrionale, tale cioè da porlo in condizione di dirigere l’attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini” (da ultimo, sul principio dell’effettività, si veda Sez.4, n.50037 del 10/10/2017, Rv.271327 - 01). Si è quindi specificato che grava sul preposto uno specifico dovere di sorveglianza e controllo dell’attività svolta dagli altri lavoratori ed un precipuo dovere di segnalare al datore di lavoro eventuali pericoli o carenze nei sistemi di protezione.”

La nomina del preposto è obbligatoria?

No. La nomina del preposto non è obbligatoria, non è prevista da nessuna norma specifica.

Anzi è chiaramente definito il concetto di preposto di fatto, cioè una persona che nei fatti ricopre la funzione di preposto senza alcun atto formale. In ogni caso è opportuno, anche per maggiore chiarezza e informazione organizzativa, che ogni preposto riceva una specifica comunicazione che ne riassuma i doveri.

La formazione del preposto

La normativa che specifica la formazione del preposto è l’accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Si tratta di una formazione particolare di 8 ore, aggiuntiva rispetto a quella del lavoratore.

Il preposto quindi segue la stessa formazione del lavoratore (parte generale e rischi specifici presenti sul luogo di lavoro) la cui durata dipende dal tipo di rischio presenti, a cui deve aggiungere una formazione particolare di 8 ore che riguarda il ruolo di preposto.

Gli argomenti del corso di formazione del preposto sono i seguenti: 

  1. principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
  2. relazioni tra soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
  3. preposti definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  4. incidenti e infortuni mancati;
  5. tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori;
  6. valutazione dei rischi dell’azienda;
  7. individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  8. modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Quando si deve aggiornare il preposto

Il preposto è sia un lavoratore che un preposto. Dovrebbe aggiornare la propria formazione ogni 5 anni dall’ultima formazione fatta sia come lavoratore che come preposto.

Con l’accordo Stato Regioni del 7/7/2016 è stato stabilito che l’aggiornamento del corso di preposto vale anche come aggiornamento del corso per lavoratori

Le sanzioni per il preposto

Le sanzioni per il preposto sono contenute nell’articolo 56 del D. Lgs. 81/08 e sono le seguenti:

  • lett. a), c), e) ed f): arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)]
  • lett. b), d) e g): arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro [Art. 56, co. 1, lett. b)]

In caso di infortunio sul lavoro il preposto potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo o lesioni colpose assieme al Datore di lavoro e dirigente. In tal caso si applicano le sanzioni del codice penale art 589 e 590.

Una violazione frequente, e che può essere attribuita al preposto, riguarda la rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (prevista dal codice penale art 437). In pratica la violazione consiste nel rimuovere le protezioni alle parti pericolose di macchine e attrezzature, senza che poi vengano più ripristinate. 

Ma i preposti sanno fare i preposti?

In base alla nostra esperienza il preposto è la funzione più critica in ambito sicurezza, quella con la maggiore distanza tra quanto richiesto dalla legge e quanto percepito dal lavoratore preposto. E’ la figura dove non si riesce ad elevare il livello di cultura della sicurezza. 

E a poco serve, anche se obbligatoria, la formazione particolare e aggiuntiva del preposto. Serve un percorso molto più lungo con attività di coaching in campo. Per questo Lisa Servizi ha progettato uno specifico percorso, con attività in aula e sul campo, per far crescere la leadership in ambito salute e sicurezza dei preposti.

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