Anche l’Italia, e in particolare la Regione Veneto, si sta muovendo per formare gli esponenti del nucleo di ispettori allo scopo di attuare le misure di vigilanza, per le sostanze chimiche, previste dal REACH.
Attenzione perchè si potrà essere sanzionati anche per la mancata presenza delle SDS, o per non aver applicato tutte le prescrizioni (ad esempio l’uso di un specifico DPI durante l’attività lavorativa piuttosto che i ncaos di emergenza) relative alle sostanze chimiche presenti, anche quelle con uso sporadico.
Dunque l’azienda che riceve dai propri fornitori una SDS con uno o più scenari di esposizione allegati, deve confrontare le proprie condizioni operative e misure di gestione del rischio con quelle riportate scenari di esposizione, e stabilire se gli scenari di esposizione del fornitore coprono la propria attività.
Il confronto tra le proprie condizioni operative e le modalità di gestione del rischio riportate nella SDS nonchè negli scenari di esposizione allegati, deve essere considerato il primo passo nella nuova valutazione del rischio chimico.
Per ulteriori dettagli e chiarimenti vi invitiamo a contattarci.
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