Sentenza responsabilità dell’RSPP per mancata segnalazione
“Anche il RSPP, che pure è privo di poteri decisionali e di spesa e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”.
Cassazione Penale, Sez. 4, 18 gennaio 2017, n. 2406 – Deposito esterno formato da cisterne di materiale infiammabile. Responsabilità di un RSPP per mancata idonea valutazione dei rischi
Fonte:
Blog di Ugo Fonzar