Negli ultimi anni le Schede di Dati di Sicurezza (SDS) hanno subito diverse modificazioni; se da un lato la loro struttura è consolidata in un format a 16 punti, il loro contenuto è in continua evoluzione a testimonianza di una sempre crescente attenzione verso i pericoli e i rischi connessi con le sostanze chimiche, nonché con le miscele.
Lo schema in 16 punti introdotto con la direttiva 91/155/CEE, successivamente modificata dalla 2001/58/CE, è stato un modello di successo, e per questo riconfermato dal regolamento CE n. 1907/2006 meglio conosciuto con l’acronimo REACH.
Tuttavia nell’Allegato II del regolamento REACH troviamo alcune novità sui contenuti delle SDS, tra le quali le principali riguardano l’identificazione dei pericoli e le informazioni sulla composizione.
Ma il processo evolutivo della SDS non si ferma qui.
La SDS integrata con le informazioni previste dal REACH, e dove previsto corredata dalla Relazione sulla Sicurezza Chimica, comprensiva di scenari di esposizione e usi identificati, deve ora essere aggiornata alle nuove disposizioni introdotte dal regolamento CE n.1272/2008, o CLP.
A tal proposito è stato recentemente emanato il regolamento UE n.453/2010, in vigore dal 20 giugno 2010. Lo scopo è quello di modificare, a partire dal 1 dicembre 2010, l’Allegato II del REACH per adeguarlo ai nuovi criteri di classificazione della pericolosità delle sostanze e ad altre disposizioni previste dal CLP.
Ø Fino al 1° dicembre 2010 i fornitori di sostanze e miscele possono fornire la SDS secondo le prescrizioni di cui all’Allegato I del regolamento UE n.453/2010; altrimenti possono scegliere di rifarsi solo all’Allegato II del REACH;
Ø A decorrere dal 1° dicembre 2010 i fornitori di sostanze e miscele devono fornire la SDS secondo le prescrizioni di cui all’Allegato I del regolamento UE n.453/2010.
Dal 1° giugno 2015 si applicano le disposizioni in Allegato II del regolamento UE n.453/2010, che dunque sostituisce l’Allegato II del REACH. In pratica, a partire da tale data:
Ø le sostanze devono essere classificate, etichettate e imballate soltanto conformemente al regolamento CLP;
Ø le miscele devono essere classificate, etichettate e imballate unicamente in conformità al regolamento CLP;
e di conseguenza nella SDS compariranno solo le classificazioni delle sostanze e delle miscele conformemente al regolamento CLP, come indicato nell’Allegato II del regolamento UE n.453/2010.
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