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Pubblicato il 29 Luglio, 2017

regolamento semplificazione amministrativa prevenzione incendi

prevenzione incendi: pubblicato un regolamento semplificazione amministrativa

Il Consiglio dei Ministri n. 146 del 22/07/2011 ha approvato un regolamento semplificazione amministrativa di procedimenti in materia di prevenzione incendi, attraverso la riduzione, laddove possibile, degli oneri amministrativi mantenendo inalterati i livelli di garanzia e di sicurezza.

Tralasciando i commenti agli scopi del provvedimento , quello che realmente di interesse sarà che le regole attuali per la gestione della prevenzione incendi saranno destinate ad un cambiamento radicale, soprattutto per le modalità di presentazione delle pratiche. Il provvedimento si inserisce all’interno della disciplina dello “snellimento dell’attività amministrativa” di cui alla Legge 122/2010,  incastonata nei regolamenti del SUAP di cui al DPR 160/2010, con l’introduzione delle SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

In un recente incontro presso la sede provinciale di Venezia dei Vigili del Fuoco, l’ing. Dattilo ha illustrato quelle che saranno le particolarità del nuovo decreto (che manderà in “pensione” il DPR 37/98).

Ecco in sintesi le novità che ci potremmo attendere in ambito prevenzione incendi:

1.       Nuovo elenco di attività soggette: dovrebbero essere unificate e sostituendo i riferimenti attuali (vedi tabelle A e B del DPR 689/59 e il DM 16/2/82), e suddivise in tre categorie (attività “semplici”-rischio basso – categoria A, Attività mediamente “complesse”- rischio medio – categoria B, Attività “complesse”- rischio alto –  categoria C);

2.       I procedimenti saranno proporzionali alla complessità delle attività, dove l’inizio delle attività avverrà sempre mediante SCIA:

a.       Attività semplici: applicazione dei principi della SCIA e visite a campione successive

b.      Attività mediamente complesse: Esame del progetto entro 60 giorni; Comunicazione di inizio attività e visite a campione (con potere di sospensione e possibilità di prescrizioni)

c.       Attività complesse:Esame del progetto entro 60 giorni; Comunicazione di inizio attività e visite a tappeto

3.       La  SCIA sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione, corredata dalle attestazioni, prevista dal vigente regolamento;

4.       Modalità di RINNOVO: vi dovrebbe essere una unica scadenza quinquennale per tutti i procedimenti, al termine dalla quale il titolare dell’attività invia una dichiarazione di conformità, corredata dalla prescritta documentazione che attesti l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. L’attestazione di conformità sostituisce quindi, il rinnovo del certificato e la perizia giurata  prevista dal vigente regolamento.

Tutte le comunicazioni dovrebbero avvenire per via esclusivamente informatica, sia da parte del professionista che del titolare dell’attività.

Non avendo ancora sotto visione il testo definitivo non si possono fare ulteriori approfondimenti, tuttavia le date per l’attuazione non sono distanti e per fine settembre (data di definitiva, salvo proroghe, entrata in vigore dei SUAP) si dovrebbe avere già operativo il nuovo regime.

Ricordiamo che Lisa servizi può assitervi nei progetti di prevenzione incendi
 

 

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