REACH: Il sistema sanzionatorio
Il D.Lgs. 14 settembre, n.133 disciplina le sanzioni applicate per il mancato adempimento degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 1907/2006, noto con l’acronimo REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals – registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche). Entrato in vigore il successivo 9 ottobre, all’art. 126 recita che le sanzioni devono essere “effettive, proporzionate e dissuasive”. Sono previste sanzioni penali per chi non rispetta gli obblighi relativi alle sostanze soggette ad autorizzazione (per tali reati si parla di arresto fino a tre mesi o ammenda da 40000 a 150000€) e sanzioni pecuniarie da un minimo di 2000€ ad un massimo di 90000€. Viene lasciata alla discrezione del giudice l’applicazione o meno di pene interdittive, in aggiunta alle precedenti, come l’interdizione dai pubblici uffici o da una professione ad esempio.
Inoltre proprio perché le sanzioni devono avere carattere dissuasivo non è consentito il pagamento in misura ridotta.
Ovviamente per conoscere gli obblighi ai quali si è tenuti e di conseguenza, a quali sanzioni si può incorrere per il relativo mancato adempimento, è necessario inquadrare la propria posizione e aver chiare le definizioni di cui all’art. 3 del REACH, che si riportano di seguito:
§ fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all’interno della Comunità;
§ importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell’importazione;
§ utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle.
§ distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a terzi;
§ attori della catena d’approvvigionamento: tutti i fabbricanti e/o importatori e/o utilizzatori a valle in una catena d’approvvigionamento.
Le sanzioni amministrative pecuniarie sono previste, a seconda dell’illecito, per tutti gli attori della catena di approvvigionamento e quindi: fabbricanti, importatori, rappresentante esclusivo, produttore o importatore di articoli, fornitore di sostanza e/o preparato, distributore, utilizzatore a valle, titolare di un’autorizzazione, proprietario di uno studio su una sostanza, datore di lavoro.
Inoltre, ai sensi dell’art. 6, comma 3, Legge n.689/1981, la persona giuridica , o l’ente, o l’imprenditore, in solido con l’autore della violazione amministrativa, sono tenuti al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
In aggiunta alle sanzioni di cui sopra, il giudice può disporre la confisca di tutto ciò che è servito o che è stato destinato nella commissione della violazione, oltre al sequestro cautelare da parte degli organi di controllo.
Si vuole così sottolineare come il quadro delle sanzioni amministrative sia aggravato pesantemente da tutta una serie di altre sanzioni, per cui, in caso di violazione, questa non viene assolta mediante il semplice pagamento della quota sanzionatoria. Questa riflessione vuole incentivare l’attenzione del lettore nei riguardi del REACH, focalizzando la necessità di conoscere profondamente non solo gli obblighi previsti, ma anche in quali sanzioni si può incorrere.
Le sanzioni penali compaiono negli articoli 14 e 16 del D. Lgs. 133/2009 e riguardano le violazioni in materia di sostanze soggette ad autorizzazione e restrizione ( rispettivamente allegati XIV e XVII del REACH). Sono a carico di: fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo e utilizzatore a valle.
Il regime giuridico prevede inoltre una serie di pene accessorie che conseguono alla condanna, alle quali vanno ad aggiungersi, a discrezione del giudice, la confisca di tutto ciò che è servito o che è stato destinato nella commissione della violazione, e misure cautelari quali il sequestro preventivo o conservativo. Inoltre è prevista l’oblazione, prima dell’apertura del processo, con estinzione del reato mediante pagamento di una somma di denaro pari alla metà del massimo dell’ammenda prevista, con il “vantaggio” di evitare l’iscrizione nel certificato del Casellario Giudiziale.
A garantire la vigilanza sull’attuazione del REACH è stato sancito l’Accordo 29 ottobre 2009, col quale vengono definiti, programmati e organizzati i controlli previsti dal regolamento stesso.
Anche l’operato degli Stati membri è tenuto sotto controllo, e in particolare mediante un sistema a due livelli: ciascuno Stato è tenuto a presentare annualmente, entro il 1° di luglio, una relazione all’ECHA (l’Agenzia europea per le sostanze chimiche) riguardante i controlli effettuati, e con scadenza quinquennale, una relazione sul funzionamento generale del regolamento REACH alla Commissione europea.
REACH: Il sistema sanzionatorio