RAEE: Apparecchiature elettriche e elettroniche: sostanze pericolose
E’ stata emanata dal Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea la direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di certe sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La direttiva è stata emanata l’8 giugno scorso ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 174 del 1° luglio 2011.
L’art. 1 definisce l’oggetto della direttiva stessa: vengono istituite le “norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE”.
Nell’art. 2 ritroviamo l’ambito di applicazione. Di seguito si riportano le categorie individuate nell’allegato II:
· Grandi elettrodomestici
· Piccoli elettrodomestici
· Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
· Apparecchiature di consumo
· Apparecchiature di illuminazione
· Strumenti elettrici ed elettronici
· Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
· Dispositivi medici
· Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
· Distributori automatici
· Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate.
Sempre all’art. 2, comma 4, viene definito a quali apparecchiature non si applica::
a) alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari;
b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
c) alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un’altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate;
d) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
e) agli impianti industriali fissi di grandi dimensioni;
f) ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
g) alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
h) ai dispositivi medici impiantabili attivi;
i) ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali;
j) alle apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese.
Nell’allegato II della direttiva sono elencate le sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei.
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