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Pubblicato il 20 Luglio, 2017

Protezione civile DPCM 231 2011

IL D.lgs 81/08 (testo unico sicurezza) prevedeva l’uscita di un decreto che definisse le misure di sicurezza stante la particolare funzione della  protezione civile.

Finalmente il decreto è uscito: DPCM 231/2011 e ha il titolo “Regolamento di attuazione dell’art 3, comma 2 del D.lgs 81/08”.

L’oggetto del decreto sono le “particolari esigenze connesse all’espletamento delle attivitĂ  del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalitĂ  proprie dei servizi di protezione civile.”

Ricordiamo che le attivitĂ  di protezione civile sono definite nell’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile): sono attivitĂ  di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attivitĂ  necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa ai vari eventi indicati all’art. 2 del decreto 225/1992.

Mentre per le attività produttive in generale è possibile una sicurezza pianificata e controllata secondo tempistiche tipiche, ciò non è possibile per quanto riguarda la sicurezza della protezione civile.

Infatti il decreto tiene conto della necessitĂ  di operare, anche a fronte del manifestarsi di scenari operativi e di circostanze non prevedibili e recanti conseguenze non valutabili preventivamente, e del fatto che per svolgere le suddette attivitĂ  il personale del Dipartimento della Protezione Civile necessita di adeguata preparazione tecnica professionale, formazione, addestramento e di visite periodiche di sorveglianza sanitaria.

Le peculiaritĂ  che richiedono una impostazione specifica della sicurezza sono:

– “tempestivitĂ  dell’intervento al fine di tutelare l’integritĂ  della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni;

– possibilitĂ  di intervento in contesti di rischio prevedibili e dalle conseguenze preventivamente valutabili;

– possibilitĂ  di intervento immediato anche in contesti di rischio non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili;

– flessibilitĂ  di impiego in ragione alle esigenze di immediatezza e all’utilizzo delle risorse disponibili, a fronte di una possibile contestuale esiguitĂ  dei tempi disponibili per l’adeguamento e l’ottimizzazione delle risorse necessarie a fronteggiare la situazione in atto;

– esigenza di operare con la necessaria flessibilitĂ  in ordine alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire l’adozione di appropriate misure di autotutela”.

Le misure di prevenzione e protezione sono ottenute mediante:

a) “corsi di formazione impartiti da docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, appartenenti ad enti, amministrazioni, istituti di formazione competenti in materia di sicurezza, scenari di rischio e comportamenti di autotutela e autoprotezione, affinchĂ© sia assicurata la capacitĂ  di iniziativa, consapevole della natura e quantitĂ  dei pericoli connessi alla specificitĂ  dell’attivitĂ  svolta;

b) attivitĂ  divulgativa e informativa sulle disposizioni interne, inerenti agli argomenti di cui alla precedente lettera a);

c) attivitĂ  addestrative periodiche;

d) sorveglianza sanitaria ;

e) utilizzo dei dispositivi (“vestiario, strumenti e attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali”).

Viene chiarito all’articolo 5 l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare  espressamente la formazione, informazione e addestramento, la conformità dei dispositivi di protezione individuale.

Il datore di lavoro inoltre deve assicurare l’accertamento dell’idoneitĂ  del personale abilitato all’uso ed alla conduzione degli automezzi di servizio del Dipartimento della protezione civile”.

Ricordiamo che il testo unico sicurezza nella parte cantieri temporanei e mobili indicava alcune attivitĂ  per le quali non era richiesta la stesura dei documenti obbligatori.

Si chiarisce nel DPCM 231/2011 che siamo proprio in questo caso. Infatti le attivitĂ   poste in essere dalle strutture coordinate dal Dipartimento della protezione civile, per fronteggiare eventi di cui all’articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, rientrano negli interventi da eseguire con immediatezza e speditezza, anche con affidamenti eccezionali, che non consentono la redazione preliminare nĂ© del progetto di tali interventi nĂ© del Piano della sicurezza e coordinamento.

Quindi in sintesi per gli interventi di sicurezza della protezione civile non si procede con la stesura del piano di sicurezza e coordinamento, ma in ogni caso è obbligatoria la nomina di un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che provvede a coordinare lo svolgimento delle varie attività di competenza”.

 

Scarica il testo del DPCM 231 2011

Protezione civile DPCM 231 2011

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