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Pubblicato il 28 Luglio, 2017

Produttori di pile e accumulatori

Produttori di pile e accumulatori

 

Scade il 31 marzo la comunicazione annuale al registro nazionale richiesta ai produttori di pile e accumulatori, ai sensi del D.Lgs.188/08 (come modificato dal D.Lgs. n. 21 del 11/02/2011).

Si tratta della comunicazione dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, suddivisi per tipologia, come comunicato all’atto dell’iscrizione con riferimento all’anno solare precedente.

Secondo il D.Lgs. 188/08 s.m.i, sono produttori di pile e accumulatori “chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori , compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli …” (v. lettera n), comma 1 dell’art. 2 del decreto)

Entro il 31 marzo 2012 i produttori di pile e accumulatori , iscritti al registro nazionale , devono comunicare le informazioni relative alla quantità, espressa in peso, e al numero di pile e accumulatori immessi sul mercato nel 2011 e in base alle tipologie di pile e accumulatori comunicate al momento dell’iscrizione iniziale al registro nazionale delle pile e accumulatori.

Qualora nel corso dell’anno precedente siano state immesse sul mercato tipologie non presenti nell’elenco dichiarato all’atto dell’iscrizione, o vi sono state modifiche anagrafiche, ecc…, il dichiarante dovrà da principio aggiornare l’iscrizione al registro nazionale e, solo successivamente, procedere alla presentazione della comunicazione annuale delle pile e accumulatori.

La trasmissione delle informazioni richieste avviene per via telematica accedendo al sito www.impresa.gov.it, all’interno delle funzioni riservate al registro pile presenti nei servizi ambientali e non prevede alcun versamento. Si ricorda che l’accesso deve essere effettuato mediante firma digitale del legale rappresentate o di altro soggetto precedentemente delegato. È presente un

Il produttori di pile e accumulatori che entro il 31 marzo non comunicano le informazioni o se queste non sono corette, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000 (art. 25,c.3 del D.Lgs. 188/2008 aggiornato al D.Lgs. 21/2011).

Per ulteriori dettagli e chiarimenti vi invitiamo a contattarci.
 

 

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