Viene così individuato il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro in modo da semplificare l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e l’elaborazione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
Questo strumento trova applicazione per le imprese composte fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D. Lgs. 81/08 s.m.i.), per le quali era possibile valutare i rischi presenti tramite autocertificazione, ma può essere utilizzato anche per le imprese fino a 50 lavoratori (art. 29 comma 6 e comma 7, D. Lgs. 81/08 s.m.i.).
Le procedure standardizzate indicano i passi (qui riportate in estrema sintesi) da compiere per la valutazione dei rischi in azienda. Si ricorda che, quello della valutazione dei rischi, è un processo dinamico, sensibile ai cambiamenti significativi che coinvolgono il processo produttivo o l’organizzazione del lavoro.
1. Scopo
Indica il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
2. Campo di applicazione
2.1 La presente procedura si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) : la legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte.
Esclusioni: Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di
rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28:
a) aziende industriali a rischio rilevante
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni nucleari
d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
2.2 La procedura può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7): la legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità , devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28.
Esclusioni: Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi,:
a) aziende indicate sopra;
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all’amianto
3. Compiti e responsabilitÃ
E’ responsabilità del datore di lavoro effettuare la valutazione sulla base della procedura standardizzata in conformità a quanto previsto dal Titolo I, Capo III del D.Lgs. 81/08 s.m.i.
4. Istruzioni operative
Il Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente, ove previsto, effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo i passi di seguito riportati:
1) descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni
2) identificazione dei pericoli presenti in azienda
3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza
Riferimenti Normativi
Scarica il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012Â (contiene anche le procedure standardizzate).
Sei un’azienda che occupa fino a 10 lavoratori con autocertificazione della valutazione dei rischi e hai bisogno di chiarimenti o informazioni in merito all’elaborazione delle procedure standardizzate?