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Pubblicato il 28 Luglio, 2017

Portale Agenti Fisici: rischio rumore

Portale Agenti Fisici: rischio rumore

 

Il Portale Agenti Fisici è realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria USL 7 Siena nell’ambito del “Piano Mirato sui rischi derivanti dagli Agenti Fisici” approvato con decreto di Giunta Regione Toscana n° 5888 dell’ 1 dicembre 2008. Il Portale è stato sviluppato con la collaborazione dell’INAIL e dell’Azienda USL di Modena nell’ambito del Progetto del Ministero della Salute – CCM “Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e adeguamento di banche dati per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione in tutti i comparti lavorativi”, al fine di mettere a disposizione uno strumento informativo che orienti gli attori aziendali della sicurezza e gli operatori della prevenzione ad una risposta corretta ai fini della prevenzione e protezione da AGENTI FISICI. Tuttavia, ad oggi, il portale è in fase di costruzione, e come è segnalato, resta utilizzabile solo a titolo informativo, fino a marzo 2012, data dalla quale il Portale sarà disponibile nella configurazione definitiva.

APPROFONDIMENTO SUL TEMA RUMORE

Il rumore può provocare diverse tipologie di danni alla salute dell’individuo, il più grave e conosciuto è l’ipoacusia, cioè la perdita permanente, di varia gravità, della capacità uditiva.

Vanno poi considerati tutti i meccanismi con cui il rumore può agire su gli altri organi ed apparati, e le relative conseguenze, tra le quali l’insorgenza della fatica mentale, la diminuzione dell’efficienza e del rendimento lavorativo, interferenze sul sonno e sul riposo ecc…  

In Italia il problema rumore è particolarmente evidente visto che rappresenta ancora la terza causa di malattia professionale denunciata all’INAIL.

Ma i problemi non sono solo a livello della salute, ma anche per quanto riguarda la sicurezza: il rumore può determinare, infatti, un effetto di mascheramento che disturba le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di sicurezza, con un aumento di probabilità degli infortuni sul lavoro.

L’art.190 del D.Lgs.81/2008 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rumore all’interno della propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute.

Quando non sono richiesti i rilievi strumentali:

Per le situazioni nelle quali è evidente che l’esposizione a rumore è trascurabile si può ricorrere alla cosiddetta “giustificazione” del datore di lavoro, secondo la quale non è necessario approfondire la valutazione del rischio. Nell’allegato 2 è riportato l’elenco delle aziende per le quali, vista la tipologia di attività, è possibile escludere con certezza la possibilità di avere lavoratori esposti a LEX di oltre 80 dB(A), Lpicco di oltre 135 dB(C).

La tabella di classificazione delle attività e mansioni ai fini dell’obbligo di misurazione strumentale individua la seguente suddivisione, per ciascun settore:

·         Attività che generalmente non superano gli 80 dB(A) e per le quali generalmente non ricorre l’obbligo della misurazione strumentale;

·         Attività per le quali le conoscenze attualmente disponibili non consentono un inquadramento predefinito;

·         Attività che generalmente superano gli 80dB(A) e per le quali generalmente ricorre l’obbligo della misurazione strumentale.

Oppure, nei casi un più dubbi, ci si può limitare ad alcune misurazioni tali da poter escludere il superamento dei valori inferiori d’azione anche per i lavoratori più a rischio.

Valutazione con rilievi strumentali:

Il portale agenti fisici ci ricorda che una valutazione con misurazioni può ritenersi completa se:  

  • definisce i LEX e Lpicco,C degli esposti a più di 80 dB(A) e 135 dB(C);
  • individua i fattori accentuanti il rischio (es.: ototossici, vibrazioni, rumori impulsivi…), come identificati dall’art.190, comma 1;
  • individua le aree e delle macchine a forte rischio (LAeq > 85 dB(A) e LCpicco > 137 dB(C));
  • definisce le misure tecniche e organizzative di contenimento del rischio (il PARE, come da UNI/TR 11347:2010);
  • valuta l’efficienza e l’efficacia dei DPI-uditivi, se ed in quanto forniti ai lavoratori.  

A tal proposito, la valutazione che è in grado di fornire Lisa Servizi, riporta tutte le suddette informazioni e può essere facilmente integrata nel Documento di Valutazione dei Rischi, così come nel PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti). 

La proposta di metodo avanzata dal portale agenti fisici ha l’obiettivo di permettere ai datori di lavoro di classificare correttamente i lavoratori nelle 3 fasce di esposizione previste dal Capo II del Titolo VIII del DLgs.81/2008:

  • fino a 80 dB(A) di LEX
  • da 80 a 85 dB(A) di LEX
  • oltre 85 dB(A) di LEX

per gli adempimenti amministrativi specifici.

Quando il metodo proposto non si applica:

Non si applica alla valutazione dei livelli di picco, per i quali permane l’uso delle misurazioni. Nel portale agenti fisici viene riportata (allegato 1) una lista non esaustiva di lavorazioni con elevati livelli di picco, come ad esempio l’uso di pistole sparachiodi, di punzonatrici, le attività d martellatura ecc…

La procedura di valutazione del rischio rumore si può applicare in tutti i settori produttivi per le aziende fino a 10 occupati.

Per le aziende da 11 a 50 occupati, l’applicazione è facoltativa; non è comunque prevista per le attività richiamate dal comma 7 dell’art.29, DLgs.81/2008, vale a dire:

  • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
  • nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto.

Per le attività con più di 50 occupati non è consentito il ricorso alle procedure standardizzate per la valutazione del rischio rumore.

Metodologia proposta:

La procedura proposta nel portale agenti fisici definisce il livello di esposizione personale a rumore (art. 188 del DLgs.81/2008) riferendosi a quello settimanale, LEX,W.

Altre definizioni utilizzate sono:

Settimana ricorrente a massimo rischio (SRMR) = settimana che identifica la condizione espositiva che tutela il lavoratore almeno nel 95% delle condizioni espositive; è la condizione espositiva che può essere identificata nella terza settimana peggiore dal punto di vista dell’esposizione al rumore intervenuta nell’anno precedente e che è ragionevole attendersi negli anni successivi.

LAeq,i = Livello equivalente ponderato A riferito all’esposizione di un lavoratore che opera con una attrezzatura di lavoro o adempie ad un compito lavorativo per un determinato tempo Ti

GAO (Gruppo acusticamente omogeneo) = gruppi di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro e che verosimilmente sono sottoposti a simili esposizioni di rumore nell’arco della giornata lavorativa.

La valutazione e l’identificazione del livello di esposizione personale a rumore LEX del singolo lavoratore avviene sulla base della seguente proposta di procedura:

  1. valutazione della possibilità di giustificare il mancato approfondimento della valutazione del rischio rumore;
  2. in caso di impossibilità a giustificare, si procede con l’identificazione della SRMR per il lavoratore o per il GAO (ovvero occorre identificare la terza settimana peggiore dal punto di vista dell’esposizione al rumore intervenuta nell’anno precedente e che è ragionevole attendersi negli anni successivi);
  3. identificazione delle condizioni espositive mediante:

·        la determinazione dei compiti e dei tempi di esposizione riferiti alla SRMR (le 5 condizioni espositive che più espongono a rumore)

·        la determinazione, per ciascuna condizione, dei livelli presenti sul Portale Agenti Fisici–banche dati Rumore (a seguito della validazione della Commissione Consultiva);

4.     indagine sulle condizioni di lavoro e sulle sorgenti acustiche considerate nella SRMR per l’identificazione di appropriati fattori correttivi ai livelli precedentemente stimati, a seconda della presenza o meno di bonifiche acustiche, di riverbero, in base alle condizioni di affollamento e allo stato di manutenzione delle attrezzature o dei macchinari.

5.     applicazione di un algoritmo per il calcolo del LEX (allegato 3)ai fine dell’assegnazione del lavoratore o del GAO ad un specifica fascia di rischio.

La procedura specifica che in tutti i casi in cui non è possibile identificare con chiarezza la situazione espositiva (es. operatore mobile in contesti con molte sorgenti –carrellisti/addetti a controlli impiantistici nei molini/ mangimifici/ ceramiche) o qualora il valore assegnato dalle banche dati non sia ritenuto consono, occorrerà ricorrere a misurazioni.

A proposito delle banche dati, il Portale Agenti Fisici non contiene ancora proprie banche dati rumore, ma rimanda a tale scopo alla banca dati validata dalla Commissione consultiva permanente, ovvero quella realizzata dal CPT Torino e relativa ai cantieri edili. 

Per usufruire della banca dati non basta controllare che le attrezzature (marca/modello) siano le medesime, ma anche le condizioni di utilizzo reale debbono essere le stesse rispetto a quelle di misura. Altrimenti non è possibile utilizzare i dati, ma sarà necessario provvedere all’indagine strumentale.

Sempre nel portale agenti fisici, viene ribadito l’obbligo del datore di lavoro di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo mediante tutta una serie di specifici provvedimenti di prevenzione tecnica. Ma non solo, il datore di lavoro ha anche  l’obbligo di elaborare e attuare le misure tecniche e organizzative per ridurre l’esposizione al rumore, al superamento dei valori superiori di azione (85 dB(A) di LEX e/o 137 dB(C) di picco).

Al momento, si attende la validazione da parte della Commissione Consultiva per poter utilizzare il materiale disponibile nel portale agenti fisici ai fini della valutazione dei rischi.

Per ulteriori dettagli e chiarimenti vi invitiamo a contattare commerciale@lisaservizi.it.

 

Portale Agenti Fisici: rischio rumore

 

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