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Pubblicato il 06 Agosto, 2017

NUOVO OT24 RIDUZIONE PREMIO INAIL

AGGIORNAMENTI SULLA RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL MEDIANTE MODULO OT24

Sul sito di Inail è stato aggiornato recentemente il modulo OT 24 2010.

Le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, possono presentare, entro il 31 gennaio, istanza di riduzione del tasso medio di tariffa (oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività, art. 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe).

Le modifiche apportate rispetto alla precedente versione 2010 sono minime. L’Inail  comunica che sono state apportate alcune modifiche al modulo per la presentazione dell’istanza ed ai relativi allegati I, II e III.

Le novità riguardano esclusivamente la Sezione A e risultano non sostanziali, bensì orientate semplicemente ad una più chiara definizione delle tipologie aziendali ammissibili al beneficio. 

Per quanto concerne gli allegati, oltre a recepire le modifiche rese necessarie dalle variazioni apportate al modello, si è provveduto anche ad una revisione, sempre esclusivamente formale, sotto il profilo grafico e dell’efficacia comunicativa. 

Ricordiamo che tale modulo è da presentare, entro il 31 gennaio 2010, per ottenere la riduzione del premio Inail.

$$ Errata corrige  -abbiamo apportato una modifica a questa sezione $$

Ricordiamo che con delibera 79/10 Inail ha comunicato una modifica degli sconti ottenibili mediante il modello OT24 2010 in base alla seguente tabella:

Lavoratori           Riduzione

Fino a 10               30%

Da 11 fino a 50      23%

Da 51 fino a 100    18%

Da 101 fino a 200   15%

Da 201 fino a 500   12%

Oltre 500               7%

Tali scaglioni non sono ancora attivi. La delibera Inail infatti recita

“La presente delibera sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’adozione del provvedimento di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.”

 Ad oggi riteniamo non sia ancora attiva

Diversamente dagli anni passati è necessario un maggior dettaglio delle informazioni connesse alla sezione A, quella degli interventi particolarmente rilevanti. Ad esempio non  è sufficiente una crocetta nella sezione CSR, ma va compilato tutto l’allegato I che va molto più a fondo sulla dimostrazione dei requisiti.

Analogamente nella sezione Sistemi di Gestione per la sicurezza non è sufficiente barrare la crocetta, ma va compilato l’allegato II.

Come standard di riferimento valgono le linee guida UNI INAIL e standard, norme riconosciute a livello Nazionale e Internazionale. Anche se non espressamente menzionate le BS OHSAS 18001:2007 di fatto sono lo standard Internazionale di riferimento.

Al punto B della seziona A vi è la previsione di un SGSL:

-certificato da Organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA (ex Sincert) e nel rispetto del regolamento RT12 del 2006 emesso dal Sincert.

-Certificato da organismi certificati presso altri enti di accreditamento internazionali

-Conformi alle linee guida UNI INAIL –Parti Sociali

Al punto C e l’allegato III sono stabiliti i requisiti che deve avere una procedura per la selezione dei fornitori per poter essere accettata come intervento particolarmente rilevante.

Al punto D sono indicati interventi rilevanti svolti in attuazione di accordi tra Inail e il sistema della bilateralità.

In sintesi sembra vi sia una “stretta” nella dimostrazione di aver implementato un sistema di gestione, soprattutto quando si tratta di una versione che non prevede la certificazione.  In generale i requisiti per ottenere lo sconto devono essere dimostrati in modo oggettivo.

Ricordiamo che mediante il nostro modello SGSL Easygest Safety rev 3.0 è possibile  ottenere lo sconto sul premio INAIL in vari modi, sia come modello Certificabile, che non.

Le singole procedure sulla formazione, appalti ecc sono in linea con i requisiti per lo sconto.

 

 

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