Modifiche D.lgs 81/08 Job act
Altra modifica al testo unico sicurezza che cresce ancora, anche se la norma che l’ha modificato ha il titolo antisonante di “Razionalizzazione e semplificazione in materia di ..”.
Questa volta il Testo Unico viene modificato da un decreto collegato al JOB ACT, e nello specifico dal D.lgs 151/2015 del 14/9/2015 e pubblicato in G.U. il 24/9/2015.
Il titolo esatto è “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita’, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164) (GU n.221 del 23-9-2015 – Suppl. Ordinario n. 53)”
Del decreto ci interessa il Capo III Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
La mia analisi è superficiale e serve solo a evidenziare alcuni punti che hanno colpito la mia attenzione e che possono avere un impatto per le aziende nostre clienti.
1)Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applica l’articolo 21. Sono comunque esclusi “ i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili”
2)È cambiata la definizione di lavoratori volontari cui si applicano gli obblighi di cui all’art 21 e gli obblighi informativi da parte del datore di lavoro . La nuova definizione è “soggetti che svolgono attivita’ di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale”;
3)E’ cambiata la composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 5 e la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’rt 6.
4)all’articolo 28, dopo il comma 3-bis e’ inserito il seguente: «3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.
Chi mi spiega l’utilità di questo inserimento ?
5)all’articolo 29, il comma 6-quater e’ sostituito dal seguente: «.., sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi .., tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment)»;
6)vi è una importante modifica relativa all’art 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) : nella versione precedente il Datore di lavoro poteva svolgere direttamente i compiti di SPP, addetto antincendio e primo soccorso, ma solo nelle aziende fino a 5 dipendenti. Ora tale limite è stato eliminato.
7)Importante chiarimento elativo alle sanzioni per violazioni multiple: all’articolo 55 dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente: «6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a piu’ di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a piu’ di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.»;
Commento: Ci si riferisce alle sanzioni per mancanza di visita medica e mancata formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, squadre antincendio e primo soccorso e RLS. Non era chiaro quale dovesse essere la sanzione per violazioni multiple (cioè quale sanzione applicare se vi sono 5 persone non formate o senza visita medica).
Ora è chiarito che da 1 a 5 lavoratori la sanzione è quella indicata dall’art 55, da 6 a 10 si paga il doppio e oltre 10 si paga il triplo.
8)all’articolo 69, comma 1, lettera e), viene modificata la definizione di operatore che diventa: «il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso»;
In pratica si sottolinea che gli obblighi per l’operatore ricadono anche sul Datore di lavoro che usa le attrezzature. L’abilitazione richiesta dall’art 73 comma 5 si applica anche a quest’ultimo
9)dopo l’articolo 73 e’ inserito il seguente: «Art. 73-bis (Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore).
10)Modifica all’art 98. I corsi per coordinatori di cui all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalita’ e-learning .. In pratica implicitamente si afferma che non è possibile fare il corso interamente in e-learning come alcune associazioni propongono, ma solo una minima parte.
Si allega il testo coordinato del D.lgs 81/08 aggiornato alla versione di Settembre 2015