Si riporta di seguito il contenuto delle Linee Guida della Conferenza delle Regioni per la formazione relativa alla conduzione di impianti termici.
La formazione del conduttore di impianti termici è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.
I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma
Il conduttore impianti termici svolge attività di conduzione degli impianti di potenza superiore a 232 kW; applica procedure di attivazione e conduzione dell’impianto termico, garantendo il controllo della funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli strumenti di regolazione.
Le conoscenze tipiche del conduttore impianti termici riguardano: elementi di termotecnica, la combustione, tecniche di riscaldamento dell’acqua, caratteristiche e tipologie degli impianti termici, dispositivi di controllo e sicurezza, tecniche di regolazione dell’impianto, tecniche di controllo delle emissioni inquinanti, tecniche di analisi del consumo energetico, normativa di settore e elementi di manutenzione impianti termici
Le Linee Guida della Conferenza delle Regioni indicano che al fine dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:
– età non inferiore ai 18 anni;
– diploma di scuola secondaria di 1° grado.
Nelle Linee Guida sono anche riportati i riferimenti a titoli di studio esteri.
Al termine del percorso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell’attestato, che deve contenere i seguenti elementi minimi comuni:
– Denominazione del soggetto formatore
– Dati anagrafici del corsista
– Titolo del corso e normativa di riferimento
– Durata del corso
– Firma del soggetto formatore
L’attestazione rilasciata al termine del corso consente di acquisire il patentino di abilitazione di 2° grado (ai sensi dell’art.287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 ) alla conduzione degli impianti termici.
Per ulteriori dettagli e chiarimenti vi invitiamo a contattarci.