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Pubblicato il 19 Luglio, 2017

Legge 231 estesa ai reati ambientali

Vi avevamo già informato in anteprima del fatto che la Legge 231 (D.lgs 231/01  che stabilisce la responsabilità amministrativa delle organizzazioni) stava per essere estesa ai reati ambientali.

Le organizzazioni che non sono accorte a gestire le problematiche ambientali rischiano molto di più che in passato a causa dell’estensione della Legge 231 a reati ambientali mediante il DLgs 121 del 07/07/2011.

Approfondimento:

A lungo attesa dagli addetti ai lavori è finalmente realtà.

Parliamo della legge di “tutela ambientale” inserita all’interno della  norma sulla “Responsabilità Amministrativa dell’Impresa” (Legge 231).

Si tratta del recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi.

Il recepimento apporta una modifica al D.lgs 231/01: Dopo l’articolo 25-novies del D.Lvo 8

giugno 2001, n. 231, è inserito l’Art. 25-decies (Reati ambientali).

In pratica dopo i reati sicurezza inseriti con il testo unico (D.lgs 81/08) vengono inseriti anche i reati ambientali configurando il D.lgs 231/01 come uno schema di responsabilitĂ  delle organizzazioni che si applica praticamente a tutti i reati.

Il provvedimento, è stato pubblicato in G.U. il 1 agosto 2011 e entrerà in vigore il prossimo 16 agosto.

I nuovi reati (da 150 a 250 quote e in qualche caso fino a 800 quote) e le relative sanzioni pecuniarie (espresse in quote come tutti i reati del D.lgs 231/01) sono:

Per i due reati di nuova introduzione per recepimento della direttiva 2008/99/CE:

Cod. Pen. art. 727-bis (Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie

animali o vegetali selvatiche protette);

Cod. Pen. art. 733-bis (Danneggiamento di habitat) a chi distrugge o comunque

deteriora in modo significativo un habitat all’interno di un sito protetto;

Per i reati giĂ  previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

-articolo 29-quattuordecies (attività soggette sprovviste di autorizzazione integrata ambientale (AIA)  o con AIA sospesa o revocata);

-art. 137 (scarichi e reflui);

-art. 256 (AttivitĂ  di gestione di rifiuti non autorizzata);

-artic. 257 (Bonifica dei siti);

-artic. 259 (Traffico illecito di rifiuti);

-articolo 260 (AttivitĂ  organizzate per il traffico illecito di rifiuti);

-violazione art . 260-bis (SISTRI);

-violazione arti . 279, (mancanza di autorizzazioni per attivitĂ  industriali);

-legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Importazione, esportazione, transito di esemplari di specie animali protette);

-articolo 3 comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive);

-D.Lvo 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi);

Sanzioni interdittive

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere b), n. 3), c), n. 3), e g), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive della Legge 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l’ente o una sua unitĂ  organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivitĂ .

Viene anche chiarito che la  “responsabilità delle persone giuridiche .. non esclude l’azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati..”.
 

Legge 231 estesa ai reati ambientali

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