Legge 231 estesa ai reati ambientali
Vi avevamo giĂ informato in anteprima del fatto che la Legge 231 (D.lgs 231/01 Â che stabilisce la responsabilitĂ amministrativa delle organizzazioni) stava per essere estesa ai reati ambientali.
Le organizzazioni che non sono accorte a gestire le problematiche ambientali rischiano molto di più che in passato a causa dell’estensione della Legge 231 a reati ambientali mediante il DLgs 121 del 07/07/2011.
Approfondimento:
A lungo attesa dagli addetti ai lavori è finalmente realtà .
Parliamo della legge di “tutela ambientale” inserita all’interno della  norma sulla “Responsabilità Amministrativa dell’Impresa” (Legge 231).
Si tratta del recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi.
Il recepimento apporta una modifica al D.lgs 231/01: Dopo l’articolo 25-novies del D.Lvo 8
giugno 2001, n. 231, è inserito l’Art. 25-decies (Reati ambientali).
In pratica dopo i reati sicurezza inseriti con il testo unico (D.lgs 81/08) vengono inseriti anche i reati ambientali configurando il D.lgs 231/01 come uno schema di responsabilitĂ delle organizzazioni che si applica praticamente a tutti i reati.
Il provvedimento, è stato pubblicato in G.U. il 1 agosto 2011 e entrerà in vigore il prossimo 16 agosto.
I nuovi reati (da 150 a 250 quote e in qualche caso fino a 800 quote) e le relative sanzioni pecuniarie (espresse in quote come tutti i reati del D.lgs 231/01) sono:
Per i due reati di nuova introduzione per recepimento della direttiva 2008/99/CE:
Cod. Pen. art. 727-bis (Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie
animali o vegetali selvatiche protette);
Cod. Pen. art. 733-bis (Danneggiamento di habitat) a chi distrugge o comunque
deteriora in modo significativo un habitat all’interno di un sito protetto;
Per i reati giĂ previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
-articolo 29-quattuordecies (attivitĂ soggette sprovviste di autorizzazione integrata ambientale (AIA) Â o con AIA sospesa o revocata);
-art. 137 (scarichi e reflui);
-art. 256 (AttivitĂ di gestione di rifiuti non autorizzata);
-artic. 257 (Bonifica dei siti);
-artic. 259 (Traffico illecito di rifiuti);
-articolo 260 (AttivitĂ organizzate per il traffico illecito di rifiuti);
-violazione art . 260-bis (SISTRI);
-violazione arti . 279, (mancanza di autorizzazioni per attivitĂ industriali);
-legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Importazione, esportazione, transito di esemplari di specie animali protette);
-articolo 3 comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive);
-D.Lvo 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi);
Sanzioni interdittive
Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere b), n. 3), c), n. 3), e g), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive della Legge 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l’ente o una sua unitĂ organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivitĂ .
Viene anche chiarito che la  “responsabilità delle persone giuridiche .. non esclude l’azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati..”.
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