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Pubblicato il 08 Aprile, 2020

Lavoro in solitario: opuscolo SUVA

Lavoro in solitario: opuscolo SUVA

Le misure previste per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro prevedono il distanziamento interpersonale e la riduzione al minimo possibile delle attività lavorativa con la chiusura temporanea dei reparti aziendali non indispensabili, il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile, con la limitazione al massimo di spostamenti all’interno dei siti. Al punto 8 del Protocollo condiviso del 14.03.2020: “assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili”.

Il datore di lavoro, per far proseguire la propria attività aziendale, dovrà quindi adottare il Protocollo e cercare di ridurre al minimo possibile il numero di lavoratori addetti a quella lavorazione, ritenuta indispensabile. E’ necessario quindi che il datore di lavoro ponga attenzione al “numero minimo di persone addette”: non sempre infatti la risposta corretta è 1.

La risposta “1” potrebbe infatti individuare una particolare categoria di lavori, definibili come Lavoro in Solitario: il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi connessi al lavoro in solitario e deve rendere quei rischi “accettabili”, prima di autorizzare la lavorazione.

Esempi di lavoro in solitario.

  • L’impiegato che, non potendo ricorrere allo “smart working” per evadere tutte le pratiche, si reca da solo presso l’ufficio dell’Azienda.
  • L’addetto alle pulizie intento a sanificare gli ambienti di lavoro in orari serali o comunque da solo.
  • L’ascensorista che svolge manutenzione periodica presso stabili o edifici vuoti.
  • L’operatore macchina, responsabile della linea produzione, che opera da solo alla linea svolgendo attività di sorveglianza all’impianto, caricamento del materiale di consumo ed eventuale eliminazione di semplici anomalie.
  • Il carrellista che dopo aver scaricato il cassone di un camion lavora da solo presso il magazzino per riporre tale materiale sulle scaffalature, con carrello elevatore o con transpallet.

lavoro in solitario

Il Testo Unico sulla Sicurezza non dedica molti articoli al lavoro in solitario: una ricerca della parola “solitario” all’interno de documento non porta ad alcun risultato; solo nelle “Procedure standardizzate” Decreto Interministeriale 30 Novembre 2012, come condizione di lavoro particolare viene richiamato il lavoro in solitario. Certo è che all’articolo 17 è previsto che il datore di lavoro valuti tutti i rischi, compresi quelli che si possono creare per i lavori in solitario. Altri articoli che indirettamente riguardano questa problematica sono:

  • Art. 66 e 121 (ambienti sospetti di inquinamento e confinati)
  • Art. 15 (misure generali di tutela, “particolari condizioni lavorative”)
  • Art. 43 e 45 (Gestione emergenze, disposizioni generali e primo soccorso)

Ulteriori riferimenti si possono trovare all’interno del DM 388/2003 (regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale) ed all’interno del OT23 anno 2020.

I rischi da valutare non sono solo quelli specifici dell’attività: quando si lavora da soli aumentano le possibilità di commettere errori; inoltre si rischia di non ricevere un aiuto tempestivo in caso di infortunio o di fronte ad una situazione critica, da gestire nell’immediato.

 

L’opuscolo SUVA “I rischi del lavoro in solitudine. Guida per i datori di lavoro e gli addetti alla sicurezza” cerca di spiegare a quali condizioni una persona impiegata nel settore dell’artigianato o dell’industria è autorizzata a lavorare da sola e può essere quindi un valido aiuto ai datori di lavoro nella valutazione di cui sopra.

Una parte del documento è dedicata ad individuare i requisiti relative alle persone tenute a lavorare da sole, che dovranno essere idonee sul piano fisico, psichico ed intellettuale a lavorare da sole. Quindi si trattano i pericoli specifici propri del lavorare da soli: ad esempio la mancanza di aiuto in caso di situazione critica.

Un’ulteriore sezione è dedicata alla valutazione ed alle misure da adottare (es. sorveglianza). Gli esiti della valutazione possono quindi essere diversi:

  • Vietato lavorare da soli
  • Sorveglianza continua, indipendente dalla volontà
  • Sorveglianza periodica
  • Consentito lavorare da soli

Esempio di valutazione per l’impiegato (personale d’ufficio):

 

PDF: Rischi del lavoro in solitudine – SUVA

 

La valutazione dei rischi relativi ai lavori in solitario deve essere assolutamente effettuata e presente all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali.

Lisa Servizi Srl è in grado di aiutare il datore di lavoro nella gestione di situazioni di questo tipo, anche in questo periodo storico (Aprile 2020, emergenza Coronavirus).

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