Lavori Usuranti: Decreto 20 settembre 2017
E’ stato pubblicato il 3 ottobre, nella Gazzetta Ufficiale, il decreto ministeriale n. 231 del 20 settembre 2017 con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (in accordo con il Ministero dell’economia e delle finanze), apporta alcune modifiche del decreto del 20 settembre 2011, riguardante il prepensionamento per i lavoratori addetti a lavori faticosi e pesanti, definiti usuranti.
Con l’articolo 1 comma b del decreto del 20 settembre 2017 si modificano, quindi, i termini di accoglimento delle istanze di pensionamento anticipato oltre che le modalità e la documentazione per la presentazione delle domande stesse.
In particolare si modificano i termini entro cui deve essere comunicato al richiedente l’accoglimento della domanda, che sono ora fissati:
• al 30 ottobre di ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
• al 30 ottobre 2017;
• al 30 novembre di ciascun anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati.
Ai fini dell’accesso al beneficio di cui all’articolo 1, è necessario che il lavoratore abbia svolto lavori faticosi per almeno sette anni negli ultimi dieci della propria attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa in totale, e deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione:
• entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2016;
• entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell’anno 2017;
• entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1°gennaio 2018”.
In merito alla documentazione da presentare inoltre, viene fornita (nel nuovo decreto) la Tabella A riguardante la documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda di accesso al beneficio.
Info: Decreto 20 settembre 2017 GU n. 231 del 3 ottobre 2017