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Pubblicato il 06 Agosto, 2017

lavori sotto tensione II categoria Decreto 4 Febbraio 2011

lavori sotto tensione II categoria Decreto 4 Febbraio 2011

lavori sotto tensione II categoria Decreto 4 Febbraio 2011

E’ stato emanato il decreto 4 febbraio 2011 (in  G.U. n. 83 del 11-4-2011)

Dal titolo “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni”

Si tratta di altro decreto (tra i tanti previsti) per il completamento del Testo Unico sicurezza (D.lgs 81/08).

Nello specifico si tratta del decreto previsto all’art 82 comma 2 per il rilascio delle autorizzazioni ai lavori elettrici nei sistemi di II categoria.

Il D.Lgs 81/08 prevedeva all’art 82 (lavori sotto tensione):

1. E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.

b) per sistemi di categoria 0 e I …omissis

c) per sistemi di II e III categoria purchè:

1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;

2) l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.

Il decreto appena uscito nasce dall’esigenza di regolamentare  il  settore  dei  lavori
elettrici sotto tensione in relazione alle particolari metodologie di lavoro da adottare, nonchè’ alla elevata  professionalità’  richiesta agli operatori del settore.

Il decreto si compone di 9 articoli e 3 allegati.

All’articolo 1, campo di applicazione, si stabilisce che l’ambito del decreto è quello dei “lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale  a  tensione superiore a 1000 V.”

Viene specificato che il decreto si applica:

    a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle  parti  in  tensione,  dalle  parti  in tensione, da supporti isolanti e non,  da  velivoli  e  da  qualsiasi altra  posizione  atta  a  garantire  il  rispetto  delle  condizioni generali per l’esecuzione dei lavori in sicurezza;

    b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l’applicazione  di  modalità,  di  tipologie  di  intervento  e   di attrezzature innovative.

Viene inoltre specificato che non costituiscono lavori sotto tensione “le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici  in tensione realizzati  nel  rispetto  delle  relative  norme  tecniche, purchè  si  usino  attrezzature  e  procedure  conformi  alle  norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato:

    a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei  dispositivi  fissi  di  messa  a  terra  ed  in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;

    b)  la  manovra  mediante  fioretti  isolanti  degli   apparecchi sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio;

    c) l’uso di rivelatori e comparatori  di  tensione  costruiti  ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme;

    d) l’uso di rilevatori  isolanti  di  distanze  nelle  condizioni previste di impiego;

    e) il  lavaggio  di  isolatori  effettuato  da  impianti   fissi automatici o telecomandati;

    f) l’utilizzo di dispositivi  mobili  di  messa  a  terra  ed  in cortocircuito;

    g) lavori nei quali si opera su componenti  che  fanno  parte  di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore  a  1000  V anche se funzionanti a tensione superiore.

L’articolo 2 è quello delle definizioni:

    a)  parte  attiva:  conduttore  o  parte  conduttrice   che, in condizioni di servizio ordinario, e’ in tensione;

    b) lavoro sotto tensione: lavoro eseguito sulle parti attive  di un impianto elettrico che si trovano in tensione  o  che  sono  fuori tensione ma non collegate a terra ed in cortocircuito.  Si considera altresì lavoro elettrico sotto tensione ogni altra attività in  cui

il lavoratore raggiunga con parti del suo corpo,  con  attrezzi,  con equipaggiamenti o con dispositivi che vengono  maneggiati,  l’interno della zona dei lavori sotto tensione così come definita nella  norma CEI EN 50110-1;

    c) messa a terra e in cortocircuito: operazione con la quale le parti attive costituenti un impianto elettrico vengono collegate  con la terra, direttamente o tramite un impianto di terra,  e  tra  loro, direttamente o tramite parti conduttrici;

    d) lavoro fuori tensione: lavoro eseguito su parti attive, dopo che queste sono state rese prive di tensione e di carica  elettrica, sezionate da ogni possibile fonte  di  alimentazione  e  collegate a terra ed in cortocircuito;

    e) sperimentazione sotto tensione:  attività  che  preveda  lo sviluppo e l’applicazione di modalità’, di tipologie di intervento  e di attrezzature innovative propedeutica allo sviluppo  di  un  lavoro sotto tensione.

All’articolo 3 sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende per poter effettuare le attività descritte.

Per operare tali le aziende:

-devono possedere autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e Ministero della salute che si avvalgono  a  tal  fine della Commissione per i lavori sotto tensione di cui  all’allegato  I

-devono essere in possesso dei   requisiti   dell’allegato III.

Le aziende autorizzate lo sono anche all’effettuazione della sperimentazione purchè in possesso della documentazione di cui allegato II.

L’articolo 4 definisce che i lavori sotto tensione sono  consentiti  se eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

    a) i lavori siano effettuati da aziende autorizzate;

    b) l’organizzazione e le procedure di lavoro adottate siano tali

da garantire la  sicurezza  dei  lavori  sotto  tensione  secondo  le pertinenti norme tecniche (come le CEI EN 50110-1 e CEI 11-15);

    c) l’esecuzione dei lavori sia  affidata  dal  datore  di  lavoro dell’azienda autorizzata a lavoratori in possesso  del  documento  di abilitazione;

    d) le attrezzature utilizzate siano conformi a quanto disposto all’art 7;

    e) i DPI rispondano a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.

L’art. 5 definisce le modalità di formazione e il conseguimento dell’idoneità necessaria per operare.

Nello specifico si stabilisce che:

il personale che opera sotto tensione deve essere formato attraverso corsi di formazione con caratteristiche e contenuti definiti nell’allegato III.

I corsi devono prevedere esami finali  per  il  rilascio  del  relativo  certificato  personale   di idoneità’ alla effettuazione dei lavori sotto  tensione. 

i soggetti  formatori  devono  possedere  i  requisiti  di  cui

all’allegato III e devono essere autorizzati dai Ministeri del lavoro  e salute. 

Art.6 definisce le modalità di abilitazione dei lavoratori, da parte del datore di lavoro, dopo il conseguimento del certificato di idoneità. Per tali lavoratori è obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.

Viene specificato che l’abilitazione è personale e deve contenere  la descrizione dettagliata ed esaustiva  delle  attività’  per  cui  il lavoratore  e’   considerato   abilitato.

L’abilitazione deve essere rinnovata annualmente ed e’soggetta a revoca per inosservanza  alle  norme  di sicurezza del lavoratore o di giudizio di non  idoneità espresso  dal  medico  competente.

Tale documento vale limitatamente alle attività svolte dall’azienda  autorizzata  che lo ha rilasciato.

L’art. 7 definisce le procedure obbligatorie per la gestione delle attrezzature per i lavori sotto tensione e nello specifico:
– identificazione delle responsabilità e  la rintracciabilità’ delle azioni per la scelta, l’immagazzinamento,  la conservazione, la manutenzione,  il  trasporto,  la  custodia,  l’uso appropriato e la verifica periodica  delle  attrezzature  secondo  le indicazioni e dei fabbricanti.

Viene definito che per le verifiche periodiche è necessario rivolgersi a laboratori  di  prova accreditati,  esterni  o interni all’azienda.

L’art 8 stabilisce che le aziende già operanti (ai  sensi  del  decreto ministeriale 9 giugno 1980(*) e del decreto ministeriale 13 luglio 1990, n. 442(**), emanati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale) sono inizialmente  riconosciute ai fini del presente decreto e che entro 24  mesi  devono  adeguarsi  altrimenti perdono l’abilitazione. 

All’articolo 9 sono abrogati i decreti di cui all’art 8.

(*) si tratta del decreto dal titolo “Riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per i lavori elettrici effettuati sotto tensione dall’Ente nazionale per l’energia elettrica”

(**) si tratta del “Regolamento recante riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale di esercizio compresa tra 1.000 e 30.000 Volts”.

L’allegato I definisce la “Commissione per i lavori sotto tensione” in termini di composizione, compiti e organizzazione.

Tra i compiti della commissione: vi è quello di:

esprimersi in merito all’autorizzazione/sospensione/cancellazione delle aziende

esprimersi in merito all’autorizzazione/sospensione/cancellazione dei soggetti formatori

effettuare accertamenti tecnico-amministrativi sulle aziende e sui soggetti formatori;

effettuare indagini su gravi incidenti e infortuni;

custodire l’elenco delle autorizzazioni  delle aziende e soggetti  formatori

L’allegato II  definisce le modalità per l’autorizzazione, requisiti minimi delle aziende, e controllo delle aziende.

Le aziende devono poter dimostrare il possesso dei requisiti minimi dell’allegato tra cui:

– sistemi di organizzazione e controllo e procedure  rispondenti  a  quanto stabilito dalle norme CEI, quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.

-certificazione UNI EN ISO 9001:2000 e OHSAS  18001:2007

-dimostrare di avere attrezzature, personale, assicurazioni, esperienza ecc.

L’autorizzazione ha validità triennale rinnovabile.

L’allegato III definisce le “Caratteristiche, indirizzi e requisiti dei corsi di formazione, requisiti dei soggetti formatori e modalita’ di autorizzazione dei soggetti formatori”

Si considerano idonei i corsi realizzati secondo quanto stabilito dalle  norme  tecniche  del  CEI, quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.

I livelli  di  formazione  devono  essere  differenziati,  in funzione della mansione svolta dai  lavoratori  chiamati  ad  operare sotto tensione.

Ogni corso di formazione deve essere di tipo teorico-pratico. I corsi possono differenziarsi per livello e complessità’ dei lavori da eseguirsi.

I contenuti teorici dei corsi di formazione  devono  rispettare le seguenti indicazioni:

    a) l’inquadramento legislativo e  normativo nel cui ambito si effettuano i lavori sotto tensione;

    b) la  trattazione  dei  fenomeni  fisici fondamentali per  il  tipo  di  lavoro  sotto  tensione  (isolamento, scarica elettrica, induzione, sovratensioni, ecc.) oltre ai contenuti fondamentali di impiantistica elettrica;

    c) elementi di antinfortunistica elettrica e nozioni di primo soccorso;

    d) i compiti delle figure interessate e i ruoli dei diversi addetti  ai  lavori  sotto  tensione  illustrandone anche le responsabilità’;

    e) gli addetti ai lavori, ciascuno in relazione al proprio ruolo, devono apprendere le procedure di lavoro, valutare la  documentazione prevista ed in particolare il preposto ai lavori deve essere in grado di giudicare le condizioni di sicurezza  per  cui  i  lavori  possono essere  effettuati,  con   particolare   riferimento   a   condizioni atmosferiche, frazionamento  dell’isolamento,  sovratensioni,  scelta delle distanze e metodologia da adottare.  

La durata della parte teorica dei  corsi  di  formazione  deve essere non inferiore a 120 ore per il primo corso di  idoneita’.  Per tali  corsi,  ogni  5  anni  deve  essere  effettuato  un  corso   di aggiornamento periodico della durata non inferiore a 20 ore.

Le  esercitazioni  pratiche  devono  consentire  a  tutti   di comprendere le  tecniche  e  sviluppare  le  abilita’  operative  per realizzare in sicurezza quanto previsto dagli  obiettivi  del  corso.

Si considerano idonei i contenuti dei corsi previsti secondo quanto stabilito dalle norme tecniche del CEI, quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.

I  requisiti minimi dei soggetti formatori sono:

    a) disporre di uno o più campi scuola in grado di permettere  la conduzione dell’addestramento in condizioni il più possibile  uguali a quelle del lavoro reale;

    b) disporre di personale docente competente con almeno 5 anni  di esperienza acquisita nella manutenzione degli impianti elettrici  con tensione superiore a 1000 V;

    c) disporre di programmi didattici dettagliati per ogni  tipo  di corso.

Anche in questo caso l’autorizzazione  ha  validita’  triennale  e  puo’   essere rinnovata.

 

Scarica il testo del decreto

 

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