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Pubblicato il 08 Luglio, 2022

La valutazione del rischio incendio; cambia rispetto al passato? Parte II

La valutazione del rischio incendio; cambia rispetto al passato? Parte II

 

Il nuovo DM 03 settembre 2021 sulla valutazione del rischio incendio modifica in modo sostanziale quanto era definito dal DM 10 marzo 1998: vi spieghiamo perché.

Nello scorso articolo abbiamo parlato delle modifiche apportate dal nuovo decreto antincendio riguardanti la classificazione del rischio legate all’attività, in questo articolo invece, vediamo le strategie antincendio introdotte dal DM 03 settembre 2021 nel allegato I, soffermandoci sugli aspetti principali che sono stati modificati.

Prima di inoltrarci negli aspetti tecnici, si premette che questa specifica parte delle strategie antincendio era già stata introdotta dal “codice” di prevenzione incendi e definita come “… combinazione delle misure antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio”, le misure indicate negli allegati del DM 10 marzo 1998 (vie di uscita, rivelazione e allarme, attrezzature ed impianti di estinzione ecc.) sono ora individuate nelle strategie antincendio dando così continuità alle metodologie introdotte dal DM 03 agosto 2015.

La valutazione del rischio incendio

Le strategie così introdotte nel “minicodice” riguardano:

  • Compartimentazione

  • Esodo

  • Gestione della sicurezza antincendio

  • Controllo dell’incendio

  • Rivelazione ed allarme

  • Controllo di fumi e calore

  • Operatività antincendio

  • Sicurezza degli impianti tecnologici di servizio

Le strategie introdotte sono di due tipologie, le strategie che si basano sull’esito della valutazione del rischio e che ciascun valutatore può prevedere e le strategie prescrittive imposte dal legislatore, ci soffermiamo su quest’ultime.

valutazione del rischio incendio

Le modifiche più importanti riguardano l’esodo, infatti per quanto riguarda la larghezza delle uscite d’esodo, una volta si parlava dei moduli, cosa che ora non si fa più in quanto vengono forniti dei riferimenti precisi che sono:

  • ≥ 900 mm;

  • ≥ 800 mm;

  • ≥ 700 mm, per affollamento del locale ≤ 10 occupanti;

  • ≥ 600 mm, per locali ove vi sia esclusiva presenza di personale specificatamente formato o presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti, oppure secondo le risultanze della valutazione del rischio.

La lunghezza dei percorsi d’esodo rimane invariata per le attività a basso rischio e pari a 45 m e 30 m per i corridoi ciechi, con differenza che ora vi è la possibilità di avere un corridoio cieco pari a 45 m nel caso in cui vi sia un impianto di rivelazione ed allarme oppure nel caso che sia abbia un’altezza media dei locali pari a 5 m.

Altre modifiche sostanziali che sono state fatte riguardano il controllo dell’incendio, in quanto le tabelle di copertura dell’area degli estintori in base alla classe di rischio incendio non esiste più, nella presente strategia è richiesto che vi sia un estintore con capacità estinguente minima pari a 13A e non inferiore a 6kg ogni 30 m, oppure nel caso vi siano presenti infiammabili devono avere capacità pari a 89B. Inoltre, viene suggerito l’utilizzo di estintori idrici nei luoghi chiusi, in modo tale di evitare riduzioni di visibilità degli occupanti dovuto alla presenza di polveri estinguenti.

valutazione del rischio incendio

Inoltre nei nuovi decreti è stata introdotta la gestione della sicurezza antincendio, in particolare dal DM 02 settembre 2021, questo argomento lo tratteremo nel prossimo articolo.

 

Per ora vi lasciamo il link al nostro corso “Nuovi Decreti Antincendio Settembre 2021” dove vengono approfondite, insieme ad un docente professionista della materia, le nuove regole introdotte attraverso i nuovi decreti antincendio di Settembre 2021.

Il corso si svolge in modalità FAD (Videoconferenza Sincrona) quindi se avete dubbi su queste nuove leggi non perdete l’occasione di sottoporre le vostre domande al docente.

 

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