Degna di nota la risposta del Ministero del Lavoro all’interpello 05/2014 sugli obblighi delle agenzie per il lavoro in materia di sicurezza sul lavoro.
Il Ministero del lavoro, rispondendo positivamente ad un interpello di Confindustria sulla corretta interpretazione dell’art. 20 del d.lgs n. 276/2003, ha affermato due importanti principi interpretativi in materia di sicurezza sul lavoro con riferimento al contratto di somministrazione:
Le imprese utilizzatrici che sottoscrivono un contratto di somministrazione non hanno l’obbligo di comunicare al Ministero del lavoro la valutazione dei rischi, ma solo l’obbligo di dimostrare (eventualmente su ispezione) l’adempimento dell’obbligo di legge mediante esibizione del relativo documento;
Le agenzie di somministrazione del lavoro – nell’avviare il lavoratore somministrato – devono accertare solamente che le imprese utilizzatrici abbiano predisposto il documento di valutazione dei rischi, senza che questa verifica implichi alcuna assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte del somministratore.
Il divieto di cui alla disposizione ex art. 20, comma 5, trova quindi applicazione esclusivamente nei confronti delle aziende che non siano in grado di fornire prova della valutazione dei rischi.
Si riteneva che le agenzie di somministrazione lavoro avessero l’onere e la facoltà di sindacare la valutazione dei rischi operata dalla impresa utilizzatrice.
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