Con queste parole il GIP di Tolmezzo ha commentato la sentenza depositata il 3 febbraio 2012 nella quale sono stati condannati, per il reato di omicidio colposo commesso con violazione di norme prevenzionali, un datore di lavoro e un dirigente i quali avevano cagionato ad un dipendente dell’azienda un infortunio consistito dapprima in lesioni gravissime, dovute a folgorazione con conseguente arresto cardiorespiratorio, che ha portato dopo anni di coma vegetativo al decesso.
Inizialmente il PM aveva proceduto, chiedendo il giudizio dinanzi al tribunale stesso, nei confronti oltre che degli imputati anche della società, per illecito amministrativo derivante da reato (D.Lgs. 231/01).
Il Tribunale ha dichiarato, nei confronti dell’azienda, “non luogo a procedere” perché l’illecito amministrativo contestatole “non sussiste” per mancata possibilità di individuare un interesse concreto dell’ente.
Di fatto non c’erano i presupposti per poter attuare la 231 poiché dagli atti d’indagine sono emerse procedure di sicurezza e sistemi protettivi adeguati, con le quali l’ente ha potuto dimostrare che dal’episodio che ha causato l’infortunio non ha tratto vantaggio.
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