Notizia presa in toto da “Punto Sicuro”.
“Quesito sulla responsabilità dei dirigenti scolastici nel caso di violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Quesito
Con riferimento all’art. 18 del Testo Unico spesso i dirigenti scolastici fanno riferimento allo stesso per rappresentare la loro estraneità a qualsiasi coinvolgimento diretto nei procedimenti sanzionatori previsti dallo stesso T.U. in caso di violazioni. Gli stessi, infatti, ritengono di avere adempiuto agli obblighi una volta effettuato le comunicazioni agli Enti proprietari degli immobili. E’ così o i dirigenti scolastici, in quanto datori di lavoro, sono sempre responsabili di violazioni di legge che possono compromettere la sicurezza delle persone?
Risposta
I dirigenti scolastici quali datori di lavoro sono garanti della salute e della sicurezza dei lavoratori in servizio presso il loro istituto e degli studenti equiparati ai lavoratori stessi nonché destinatari degli obblighi fissati dalle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. In base a quanto esplicitamente indicato nel comma 3 dell’articolo 18 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i dirigenti scolastici non rispondono solo degli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 medesimo, la sicurezza dei locali e del fabbricato presso il quale è ubicato l’istituto scolastico e nel caso che abbiano provveduto a segnalare la necessità dell’intervento alla amministrazione competente o al soggetto che ha l’obbligo di intervenire. Per tutti gli altri obblighi non legati agli interventi strutturali e di manutenzione e per quelli definiti di natura comportamentale gli stessi dirigenti sono perciò tenuti ad attivarsi, e di conseguenza sono sanzionabili, al fine di eliminare o di ridurre comunque al minimo eventuali pericoli ai quali potrebbero essere esposti i lavoratori dipendenti o ad esso equiparati.”