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Pubblicato il 19 Luglio, 2017

Finisce la Data Certa in posta

Finisce la Data Certa in posta

Finisce la data certa in posta

Dal 1 aprile 2016 Poste Italiane non effettua più il servizio “Data Certa”. L’annuncio è stato comunicato tramite una circolare diffusa negli scorsi giorni. Il servizio postale di “Data Certa” ha garantito l’attestazione in qualità di pubblico ufficiale, mediante il timbro postale apposto su documenti. La Data Certa ha lo scopo di dare la certezza del giorno in cui un determinato atto è stato firmato, con tutte le conseguenze che questo comporta nel dare certezza ai rapporti contrattuali tra i privati cittadini. È In sostanza la prova della formazione di un documento in un determinato arco temporale e contemporaneamente la prova della sua esistenza anteriormente ad uno specifico evento o una specifica data.  

In ambito sicurezza sul lavoro la data certa viene usata per il documento di valutazione dei rischi e le deleghe di cui all’art 16 del D.lgs 81/08.

Sino a qualche giorno fa era possibile ottenere la data certa recandosi in un qualsiasi ufficio postale che provvedeva all’apposizione di un timbro. Prima di recarsi all’ufficio postale il documento andava rilegato come corpo unico, in modo tale da non permettere l’aggiunta o la rimozione di pagine. Sulla prima pagina veniva apposta la dicitura “Si richiede l’apposizione del timbro per la data certa”, seguita da data e firma.

Ora tutto questo non è più possibile. Una tecnica più rapida è quella dell’auto invio del documento tramite PEC. In questo modo si ha l’evidenza dell’esistenza del documento nel momento in cui la PEC è stata inviata.

In alternativa è consentito per il solo documento di valutazione dei rischi l’ottenimento della “prova della data” tramite la firma del datore di lavoro, del RSPP, del medico competente e del RLS: 2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera A  e deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza .. e del medico competente”.

 

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