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Pubblicato il 17 Luglio, 2026

Al fine di dare risposte ad alcune criticità interpretative su cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali non si è ancora pronunciato la Regione Veneto ha pubblicato una serie di FAQ.

Che validità hanno le FAQ della Regione Veneto sull’Accordo Stato Regioni sancito il 17 aprile 2025

Le FAQ sono state elaborate da un Gruppo di Lavoro in rappresentazione degli Enti e Associazioni del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 81/2008). Questo documento è uno strumento per aziende, consulenti, professionisti che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro e potrebbe essere successivamente aggiornato alla luce di chiarimenti a livello nazionale.

Che validità hanno le FAQ della Regione Veneto sull’Accordo Stato Regioni sancito il 17 aprile 2025

Le FAQ sono state elaborate da un Gruppo di Lavoro in rappresentazione degli Enti e Associazioni del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 81/2008). Questo documento è uno strumento per aziende, consulenti, professionisti che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro e potrebbe essere successivamente aggiornato alla luce di chiarimenti a livello nazionale.

I punti salienti delle FAQ Accordo Stato Regioni 2025 stilate dalla Regione Veneto

Regole Generali, Attestati e Nuove Assunzioni

Gli attestati rilasciati secondo le regole dell’Accordo Stato Regioni 2025 sono validi su tutto il territorio nazionale

Viene chiarito un cambiamento cruciale: non è più consentito completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione. I lavoratori devono essere formati prima di essere adibiti alla mansione, salvo specifiche deroghe previste per il settore turistico-ricettivo e della somministrazione.

La formazione pregressa di un lavoratore (sia generale che specifica) può essere mantenuta valida in caso di cambio di azienda, ma solo se i rischi della nuova mansione sono identici a quelli precedenti

Formazione datori di lavoro, dirigenti e preposti: I nuovi presupposti

Il nuovo modulo aggiuntivo “Cantieri” da 6 ore è obbligatorio per i datori di lavoro e i dirigenti delle imprese affidatarie (non solo edili, ma chiunque operi in cantiere con quel ruolo), e non può essere convalidato tramite crediti formativi pregressi

Vengono fornite le scadenze transitorie per l’aggiornamento dei preposti (che passa a biennale) in base alla data del loro ultimo corso.

Viene inoltre specificato che per accedere al corso preposti da 12 ore è obbligatorio aver prima frequentato la formazione base per lavoratori.

Decadenza delle Abilitazioni (RSPP, ASPP, CSE, CSP)

Il documento conferma che per le figure di RSPP, ASPP e Coordinatori per la sicurezza (CSP/CSE), l’aggiornamento deve avvenire ogni 5 anni

Se trascorrono 10 anni senza aver partecipato a specifici corsi di aggiornamento, l’abilitazione decade totalmente e i professionisti dovranno rifrequentare i lunghi corsi abilitanti di base.

Attrezzature di Lavoro e Spazi Confinati

I vecchi corsi pregressi relativi a spazi confinati o attrezzature (es. carroponti) sono ritenuti validi solo se si può dimostrare che i loro contenuti erano già pienamente conformi a quelli previsti dal nuovo ASR 2025

Viene specificato che le gru a bandiera non sono assimilabili ai carroponti e, pertanto, non richiedono l’abilitazione specifica normata dall’Accordo

Per i corsi pratici di aggiornamento sulle attrezzature, non è più valida una vecchia circolare del 2013 che permetteva aule da 24 persone: ora la prova pratica deve avvenire rigorosamente mantenendo il rapporto di 1 docente ogni 6 discenti

I docenti incaricati della parte pratica devono poter dimostrare la loro esperienza triennale tramite contratti di lavoro pertinenti o dimostrando l’attività pregressa di docenza pratica.

Organizzazione dei corsi e metodologia

Il tutor d’aula non può mai coincidere con il docente, ma può rivestire contemporaneamente il ruolo di responsabile del progetto formativo.

Non deve necessariamente essere presente per tutto il corso.

I datori di lavoro che organizzano ed erogano la formazione internamente per i propri dipendenti (inclusi i lavoratori somministrati) sono esonerati dal redigere il “progetto formativo”.

I registri elettronici dei Fondi Interprofessionali sono considerati validi per tracciare la formazione.

Nota:

Nelle FAQ non c’è nulla di importante e sostanziale che non fosse già noto.

Scarica le FAQ complete qui

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