Iscriviti alla Newsletter

Segui da vicino le novità di Lisa Servizi, rimani aggiornato su eventi e servizi. Promettiamo di inviarti solo contenuti che troverai sicuramente interessanti.

Nome*
Email*
Pubblicato il 13 Ottobre, 2025

Nuove disposizioni per il consumo umano nelle strutture sanitarie, nelle strutture ricettive alberghiere, nei campeggi, nelle mense aziendali (pubbliche e private) e nei grandi parchi acquatici

Il Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 102, che integra e corregge il precedente Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, prevede disposizioni specifiche per la qualità delle acque destinate al consumo umano nelle strutture sanitarie, nelle strutture ricettive alberghiere, nei campeggi, nelle mense aziendali (pubbliche e private) e nei grandi parchi acquatici. Il decreto è entrato in vigore il 19 luglio 2025.

Queste strutture rientrano generalmente nella categoria degli “edifici classificati prioritari o locali prioritari”, ovvero immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico e con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all’acqua. I “grandi parchi acquatici” sono esplicitamente menzionati nell’Allegato VIII del decreto come una categoria di edifici prioritari.

Di seguito sono riportate le principali disposizioni che influiscono su queste strutture:

Campo di Applicazione e Obiettivi Generali

Le normative mirano a:

  • Proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendo che le acque siano salubri e pulite.
  • Migliorare l’accesso alle acque destinate al consumo umano.

Le “acque destinate al consumo umano” includono tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, fornite tramite rete di distribuzione, cisterne o in bottiglie/contenitori.

Responsabilità del Gestore della Distribuzione Idrica Interna (GIDI)

Per gli edifici classificati come prioritari (inclusi gli esempi nella domanda), il gestore della distribuzione idrica interna (GIDI) ha l’obbligo di garantire che le acque destinate al consumo umano rispettino i parametri microbiologici e chimici previsti, dal punto di consegna del gestore idro-potabile fino al punto di utenza (rubinetto).

Valutazione e Gestione del Rischio dei Sistemi di Distribuzione Interni (Art. 9)

Le nuove norme impongono al GIDI di queste strutture di effettuare una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni. Questo approccio basato sul rischio deve essere:

◦ Il limite per il piombo (5,0 μg/l) deve essere rispettato al punto di uso dei sistemi di distribuzione interni entro il 12 gennaio 2036.

◦ Per il rischio Legionella spp., devono essere applicate le “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi”.

  • Effettuata per la prima volta entro il 12 gennaio 2029.
  • Inserita nel sistema AnTeA (Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili).
  • Riesaminata ogni sei anni e aggiornata se necessario.
  • Deve prevedere l’adozione di misure preventive e correttive necessarie, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque in caso di rischio per la salute umana.
  • Se l’inosservanza dei parametri al rubinetto è dovuta al sistema di distribuzione interno o alla sua manutenzione, l’autorità sanitaria locale territorialmente competente dispone che siano adottate misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio.

Formazione Specifica

Le Regioni e Province Autonome sono tenute a promuovere una formazione specifica sulle disposizioni di queste normative per i GIDI, gli idraulici e gli altri professionisti che operano nei settori dei sistemi di distribuzione idrica interni e nell’installazione di prodotti e materiali a contatto con l’acqua potabile.

Mense Aziendali (Pubbliche e Private)

Per le mense aziendali (così come per le cucine dei ristoranti e, più in generale, le imprese alimentari), le acque utilizzate, sia per incorporazione negli alimenti che per contatto, devono essere salubri e pulite e conformi ai requisiti del decreto. Le acque che sono destinate a essere ingerite sono considerate “alimenti” dal punto di conformità.

Sistema Informativo AnTeA

Il GIDI deve inserire la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni nel sistema informativo centralizzato AnTeA. AnTeA è istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità con la finalità di acquisire, elaborare, analizzare e condividere i dati di monitoraggio e controllo della qualità delle acque, garantendo la comunicazione e la condivisione dei dati tra tutte le autorità e gli operatori del settore. Le informazioni sulle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di distribuzione interni devono essere rese disponibili su AnTeA a partire dal 12 gennaio 2029 e aggiornate regolarmente almeno ogni sei anni.

Sanzioni per Inosservanza

Il mancato rispetto delle disposizioni comporta l’applicazione di sanzioni amministrative:

  • Da 5.000 a 30.000 euro per il GIDI che non assicura che l’acqua destinata al consumo umano rispetti i valori qualitativi previsti.
  • Da 5.000 a 30.000 euro per chiunque utilizzi in un’impresa alimentare (incluse le cucine di ristoranti e mense) acque non salubri, pulite o non conformi.
  • Da 500 a 5.000 euro per il GIDI che non implementa la valutazione e la gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno degli edifici prioritari.
  • In caso di inosservanza dei provvedimenti imposti dalle Autorità per ripristinare la qualità delle acque a tutela della salute umana:

◦ Da 250 a 2.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’acqua non è fornita al pubblico.

◦ Da 4.000 a 24.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico.

Esenzioni Specifiche

Le disposizioni complete relative alla valutazione e gestione del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile (Art. 8, che riguarda la rete fino al punto di consegna) non si applicano a:

  • Sistemi che erogano in media meno di 10 m³ di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell’ambito di un’attività commerciale o pubblica. Per questi, si applicano solo gli articoli da 1 a 5, 13, 14, 15 e i relativi allegati.
  • Sistemi che erogano in media tra 10 e 100 m³ di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone, a condizione che l’autorità sanitaria locale competente abbia accertato che tale esenzione non comprometta la qualità delle acque. L’esenzione si considera acquisita se non c’è riscontro da parte dell’autorità entro sei mesi dalla richiesta.

In sintesi, per le strutture menzionate, il Decreto Legislativo 102/2025 rafforza la necessità di un approccio proattivo e basato sul rischio per la gestione dell’acqua potabile, ponendo specifici obblighi di valutazione, monitoraggio, adozione di misure correttive e condivisione dei dati in capo ai gestori interni, con scadenze definite e sanzioni per l’inosservanza.

Vuoi ricevere aggiornamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro?

Iscriviti alla newsletter

 

Formazione professionale per la tua crescita.

Lisa Servizi è un Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Veneto in ambito di Formazione Continua, e offre formazione di alto livello attraverso la business unit dedicata, che propone corsi interaziendali a catalogo, corsi aziendali personalizzati, e-learning e training su campi prove.

Rimani informato sugli aggiornamenti di settore