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Pubblicato il 13 Gennaio, 2026

Con la conversione del Decreto-Legge 159/2025 nella Legge 198/2025, il legislatore ha introdotto una novità significativa nel sistema delle politiche del lavoro: il Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL).

La norma prevede l’istituzione di un fascicolo digitale, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con ANPAL (o i soggetti che ne hanno assunto le funzioni) e INAIL, accessibile tramite il portale SIISL – Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa.

Nel Fascicolo confluiscono le informazioni relative alla storia lavorativa e ai percorsi formativi del lavoratore, compresa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è quello di rendere questi dati tracciabili, consultabili e verificabili in modo centralizzato.

Si tratta di un cambiamento importante, destinato a incidere sull’organizzazione dei processi aziendali e sulla gestione della formazione. Tuttavia, la legge non definisce direttamente le modalità operative di funzionamento del sistema. Il testo normativo rinvia infatti a successivi decreti attuativi per la definizione delle regole tecniche, dei flussi informativi e dell’interoperabilità con le banche dati esistenti. Proprio questo rinvio ha generato i primi dubbi applicativi.

In particolare, la norma non chiarisce chi debba materialmente caricare i dati formativi nel Fascicolo Elettronico del Lavoratore, se il sistema sia già utilizzabile per tale finalità e quale possa essere la valenza dell’assenza dei dati nel FEL in caso di controlli ispettivi. Per fare chiarezza su questi aspetti, come studio di consulenza del lavoro abbiamo deciso di verificare direttamente con l’Amministrazione competente. Dopo aver analizzato le funzionalità attualmente disponibili sul portale SIISL, abbiamo inoltrato una richiesta formale al Ministero del Lavoro, chiedendo indicazioni operative sul caricamento degli attestati di formazione nel Fascicolo Elettronico del Lavoratore.

La risposta del Ministero è stata chiara: le modalità tecniche di interoperabilità del SIISL non sono ancora definite in modo completo e definitivo. È stato inoltre precisato che occorre attendere la pubblicazione delle specifiche tecniche nei decreti attuativi, invitando nel frattempo a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali. Alla luce di questi chiarimenti, la conclusione è netta: il Fascicolo Elettronico del Lavoratore, pur essendo previsto dalla legge, non è ancora pienamente operativo dal punto di vista pratico. La legge demanda a successivi decreti attuativi la definizione delle modalità tecniche e delle tempistiche di piena operatività del Fascicolo Elettronico del Lavoratore. In assenza di tali provvedimenti, il sistema non può considerarsi ancora attivo sotto il profilo applicativo.

Fino all’ emanazione dei decreti attuativi, la formazione deve quindi continuare a essere correttamente svolta e documentata secondo le modalità tradizionali, senza che l’assenza dei dati nel FEL possa essere considerata, allo stato attuale, una violazione. Lisa Servizi continuerà a monitorare l’evoluzione normativa e tecnica del sistema, fornendo aggiornamenti tempestivi non appena il Fascicolo Elettronico del Lavoratore diventerà concretamente operativo.

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