Il 26 giugno l’INL ha pubblicato le linee guida sulle “prime indicazioni utili ad uniformare le attività delle Commissioni per il recupero dei crediti della patente di cui all’art. 27 del D.Lgs.n. 81/2008, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 6986 del 24 giugno 2026”
Quadro Normativo di Riferimento
La nota fa riferimento al Testo Unico (D.Lgs. 81/08) e in particolare:
- 27 modificato dal Decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 che ha istituito ufficialmente la patente a crediti;
- Allegato I-bis, che elenca le violazioni specifiche la cui responsabilità comporta l’obbligo di frequentare i corsi formativi per recuperare i punti decurtati;
- Articolo 51 comma 8-bis: Riguarda il repertorio degli Organismi Paritetici a cui la Commissione deve fare richiesta per individuare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), in attesa che venga creata una specifica banca dati INAIL;
- Articolo 77 (comma 4, lett. h, e comma 5): Viene citato per ricordare l’obbligo di formazione e addestramento necessari affinché gli investimenti in Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) “intelligenti” siano ritenuti validi
Decreto Ministeriale (D.M.) n. 132 del 18 settembre 2024 Articolo 7 comma 1 e 2, è il regolamento sulle modalità di presentazione della domanda per conseguire la patente.
Il D.D. n. 24 del 6 marzo 2026 Articolo 5, comma 4 (e lett. a): È la base diretta che ha portato all’emanazione delle linee guida della nota dell’INL e che indica la necessità di realizzare investimenti in materia di salute e sicurezza per il recupero dei punti.
Normativa sui requisiti della Formazione
Per stabilire le regole sui percorsi formativi validi, la nota richiama ulteriori normative:
- Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 (e, nelle more, la Legge n. 198/2025): Utilizzati per individuare i soggetti legittimati a erogare la formazione e le modalità ammesse;
- Decreto Interministeriale (D.I.) 6 marzo 2013: Fissa i requisiti obbligatori che devono possedere i docenti chiamati a erogare la formazione per il recupero crediti.
I contenuti della Nota prot. n. 6986 del 24 giugno 2026 dell’INL
I punti fondamentali disciplinati sono:
- La composizione della commissione territoriale
- Le modalità per il recupero dei crediti
- Le regole per i corsi di formazione e gli investimenti
La composizione della commissione territoriale
La parte iniziale della Nota si sofferma sulla composizione della Commissione. Alle sedute della commissione sono invitati a partecipare un esperto in materia di salute e sicurezza designato dall’ASL competente in base alla sede legale dell’azienda.
Inoltre, per le imprese che aderiscono a un Organismo Paritetico, iscritto al repertorio di cui all’art. 51 del D.Lgs n. 81/2008, è prevista la presenza di un RLST.
Modalità per il recupero dei crediti
Il recupero dei punti decurtati si basa su due pilastri, che possono essere anche combinati tra loro: la formazione e gli investimenti in sicurezza.
L’impresa può pianificare il recupero anche in modo graduale, presentando un piano suddiviso in moduli formativi o programmando stati di avanzamento degli investimenti.
L’istanza formale va inoltrata in via telematica tramite PEC all’Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro.
Regole per i percorsi di Formazione
Di seguito i criteri da rispettare per il riconoscimento dei crediti:
Erogazione: Si possono svolgere in presenza o in videoconferenza sincrona, laddove la Commissione non ritenga che quest’ultima modalità sia incompatibile rispetto agli scopi della formazione, con un numero massimo di 30 partecipanti.
Contenuti: Il corso deve essere in linea con le violazioni che hanno portato alla decurtazione dei crediti.
Attestato: Il soggetto formatore deve rilasciare un attestato unico per ciascun corso che contenga:
-Nome del soggetto formatore
-Dati anagrafici del partecipante
-Tipologia di corso e durata
-Indicazione “Valido ai fini del recupero crediti”.
-Modalità di erogazione del corso
-Firma legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati, meglio se in formato digitale
-Data e luogo
Docenti: Devono essere in possesso dei criteri del D.I. 6 MARZO 2013. Una clausola importante è che il datore di lavoro non può agire come docente formatore.
Ottenimento dei crediti: L’assegnazione dei crediti scatta solo se il partecipante frequenta almeno il 90% delle ore previste e supera un test finale di apprendimento con almeno il 70% di risposte corrette.
Calcolo dei crediti: Viene riconosciuto 0,25 crediti per ogni ora di formazione erogata (con arrotondamento per difetto).
La durata del corso è stabilita tramite una formula che moltiplica (30 – crediti rimanenti) per un moltiplicatore. Il moltiplicatore è compreso tra 0,8 e 1,5 tenendo conto della gravità delle violazioni.
Regole per gli Investimenti
Sostenibilità ed efficacia: Gli investimenti devono mirare a migliorare in modo concreto gli standard di sicurezza (riducendo infortuni e malattie professionali) e verranno valutati in proporzione alla dimensione dell’impresa e alla sua sostenibilità finanziaria e organizzativa.
Sono ammessi anche gli investimenti fatti sfruttando contributi pubblici.
Tecnologie ammissibili
Le linee guida propongono un elenco di tecnologie virtuose, come ad esempio: sistemi di rilevamento ambientale (sensori per gas, rumore, radiazioni), Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) “intelligenti” dotati di sensori integrati, cartelle cliniche elettroniche, robotica e droni per attività ad alto rischio e l’uso di realtà virtuale/aumentata per le simulazioni di emergenza.
Fasce di credito per gli investimenti
I crediti maturati dipendono dall’entità della somma investita:
- 1 credito per investimenti compresi tra 5.000 e 25.000 euro;
- 3 crediti per investimenti tra 25.000,01 e 50.000 euro;
- 6 crediti per investimenti superiori a 50.000 euro.
Per quanto riguarda l’istruttoria rimandiamo alla nota 463/2026 scaricabile da qui.
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