Avevamo già informato del nuovo regolamento di prevenzione incendi (DPR 151/2011) che ha rivoluzionato completamente le procedere di prevenzione incendi.
Recentemente il Ministero dell’interno ha emanato due circolari (4865 del 5/10/2011 e 13061 del 6/10/2011) che forniscono chiarimenti in merito ad una materia cosi complessa.
Viene chiarito nello specifico che “il certificato di prevenzione incendi, cosi come viene inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e NON HA VALIDITA’ TEMPORALE.