D.lgs 81/08 modifica allegati 3A e 3B: D.M. 12/7/2016
Gli allegati 3A e 3B del D.lgs 81/08 sono stati modificati dal recente D.M. 12 Luglio 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 184 dell’8 Agosto 2016 con entrata in vigore il 9 Agosto 2016.
Ricordiamo che gli allegati 3A e 3B del D.lgs 81/08 rappresentano la cartella sanitaria e di rischio (3A) e le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori che sono sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente (3B).
Tra le modifiche più importanti apportate dal D.M. 12/7/2016 segnaliamo:
–soppressione dell’obbligo di firma del lavoratore sul giudizio di idoneità nell’allegato 3A. In sostanza non è più obbligatorio che il medico informi il lavoratore di ricorrere contro il giudizio di idoneità . La soppressione della firma elimina un problema pratico per chi gestisce cartelle informatizzate, ma pone altri quesiti in merito alla decorrenza dei 30 giorni che il lavoratore ha a disposizione per opporsi al giudizio di idoneità .Â
–la trasmissione dei dati viene esclusivamente effettuata mediante piattaforma dell’Inail.
-sono eliminati alcuni campi come luogo e data di nascita
-viene modificata nella sezione 3B la tabella dei rischi lavorativi con l’inserimento dei rischi posturali, oggi non considerati; vi è un solo riferimento generico alla silice anziché alla silice libera cristallina, una modifica agli agenti fisici;
Tra le modifiche da considerare rilevanti vi è l’aggiunta della specificazione dei soggetti visitati con idoneità parziale ed inidoneità , prima assente e una diversa definizione dei soggetti sottoposti ad accertamenti per alcol e stupefacenti.
Ricordiamo che si è in attesa dell’approvazione in Conferenza Stato Regioni della nuova normativa relativa alle procedure per il controllo della assunzione di alcol e stupefacenti, in applicazione dell’art. 41 comma 4-bis del D.Lgs. 81/08.
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Scarica il decreto 12 Luglio 2016 sulla modifica allegati 3A e 3B