La legge impone di individuare già in fase di progettazione le misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota. Così facendo si raggiungono diversi importanti obiettivi tra cui:
– eliminazione, o forte riduzione, del rischio caduta dall’alto durante gli interventi;
– riduzione dei costi e dei tempi di intervento;
– incentivo ad adottare le misure di sicurezza da parte di chi svolge gli interventi;
– leale competizione tra le imprese in fase di gara (le imprese che sottovalutano l’aspetto sicurezza propongono tariffe più basse, trascurando i corsi per la sicurezza, rispetto a chi è sensibile al problema).
Tali misure devono essere indicate in un documento specifico: l’art. 91 comma 1 punto b del Testo Unico (D.Lgs. 81/08) obbliga il coordinatore per la progettazione a predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. L’allegato XVI impone che il fascicolo fornisca anche le informazioni riguardanti le modalità operative per mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.
La Regione Veneto si era mossa in anticipo in questo senso. Già l’ art. 69 bis della Legge regionale 61/85 individua le misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza:
ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza;
per le finalità del comma 1, la Giunta regionale emana un proprio provvedimento contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive;
la mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce, altresì, l’utile decorso del termine per l’efficacia della denuncia di inizio dell’attività;
i comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.
Ora sono disponibili, dopo la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2774 del 22 Settembre 2009, le “Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”.
Queste istruzioni forniscono da un lato al progettista i criteri per la predisposizione e la realizzazione di misure di prevenzione relative al rischio di caduta dall’alto, dall’altro al tecnico competente le informazioni per valutare l’adeguatezza delle misure progettate in merito ai “procedimenti istruttori collegati al rilascio dei titoli autorizzativi a costruire o alla denunzia di inizio attività ovvero ancora al rilascio del certificato di agibilità”.
Le misure preventive e protettive previste dalla Delibera per la sicurezza dei lavori di manutenzione in quota anticipano, nella documentazione richiesta ai fini dell’ottenimento dei titoli abilitativi a costruire o di presentazione della denuncia di inizio attività, una parte dei contenuti del fascicolo.
Link: Scarica la Delibera regionale n 2744 del 22 Settembre 2009 ed allegato
Le istruzioni tecniche danno informazioni relative alla progettazione, ai cartelli informativi, al fascicolo dell’opera.
In fase di progettazione si devono prevedere misure di sicurezza specifiche per tre fasi:
accesso alla copertura : si richiede la predisposizione di strutture fisse quali percorsi, aperture e scale (all’interno o all’esterno dell’edificio);
transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture : si richiede siano previsti elementi permanenti di protezione (parapetti, reti di protezione, ecc.), elementi che favoriscano la posa in opera e l’utilizzo di dispositivi di sicurezza (linee e dispositivi di ancoraggio, ganci di sicurezza);
lavori in parete.
Si deve prevedere inoltre che “in prossimità dell’apertura d’accesso alla copertura ed in un punto ben visibile siano poste indicazioni di minima sulle misure di sicurezza (uso imbracatura, numero max di lavoratori collegabili al dispositivo di ancoraggio, dpi, ecc.).