Al fine di promuovere il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano è stato presentato il Disegno di Legge recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, ovvero il cosiddetto “decreto salva Italia”.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito mediante l’art. 14, in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Scopo dell’articolo è quello di razionalizzare la materia, attualmente caratterizzata dalla presenza di diverse forme di prelievo, sopratutto la TARSU.
Di seguito si riportano i principali contenuti dello stesso, presi dal “decreto salva Italia”.
Il comma 2 individua, quale soggetto attivo del tributo, il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, e la superficie degli immobili assoggettabili al contributo. Il contributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
L’introduzione del criterio della prevalenza rappresenta un’innovazione rispetto alla normativa vigente, che si limita a considerare il territorio comunale senza alcuna ulteriore specificazione. In base a tale norma, quindi, viene confermata la modalità di commisurazione dell’imposta basata su un criterio presuntivo o medio-ordinario e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.
Successivmante il comma 11 precisa che la stessa imposta è costituita da due quote.
La prima è rappresentativa dei costi riferiti, in particolare, agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti. La seconda parte, invece, è correlata alle quantità di rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione.
Tuttavia si esclude dalla superficie assoggettabile al tributo, le aree di formazione dei rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Questo ha anche il vantaggio di costituire un più efficace controllo in ordine al rispetto degli obblighi derivanti dalla legislazione ambientale.
Rimangono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Questo nuovo tributo, che si rifà la RES (tributo sui rifiuti e servizi), andrà a sostituirsi alla TARSU.
Sono previste anche agevolazioni, sotto forma di riduzioni e di esenzioni, che possono essere deliberate dal comune, per ragioni meritevoli di considerazione, anche non collegate alla capacità di produzione di rifiuti, ma sotto precise condizioni.
Per quei comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, viene lasciata la facoltà di applicare, in luogo del contributo per l’autonomia sui rifiuti e servizi, una tariffa avente natura corrispettiva.
Altro importante intervento in materia di rifiuti è costituito dall’ art. 40
co.8 del presente Decreto di Legge, che, introduce un’importante semplificazione nelle procedure di smaltimento dei rifiuti speciali per le attività di estetista, acconciatore, trucco, tatuaggio, podologo e altre.
Ovvero per i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti speciali pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all’impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all’articolo 193 del medesimo decreto.
Affinchè l’obbligo si intenda pienamente assolto, i formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee come previsto dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività previste, di estetista, acconciatore, trucco, tatuaggio, podologo ecc…
Queste le principali novità del “decreto salva Italia” in campo ambientale.
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