Individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il Decreto Ministeriale del 22 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 luglio 2026, stabilisce le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza che impediscono alle imprese di accedere ai benefici normativi e contributivi
Questo decreto attua quanto previsto dalla Legge n. 296/2006, modificata dal recente decreto-legge n. 19/2024
Ecco i punti fondamentali del decreto:
Requisiti per l’esclusione dai benefici
Affinché scatti il divieto di godere dei benefici, le violazioni devono essere state accertate in via definitiva, ovvero tramite sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione divenute definitive.
Eccezioni
Le “cause ostative” (cioè i blocchi ai benefici) non si applicano se il procedimento penale si estingue per:
- Prescrizione obbligatoria (ai sensi del D.Lgs. 758/1994 e D.Lgs. 124/2004).
- Oblazione (ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del Codice Penale).
Le violazioni e i periodi di sospensione (Allegato A)
Il decreto include una tabella dettagliata che associa a ciascuna violazione un preciso periodo in cui l’azienda è esclusa dai benefici.
Le tempistiche variano in base alla gravità del reato:
24 mesi: Per i reati più gravi, tra cui la rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (Art. 437 c.p.), l’omicidio colposo legato a infortuni sul lavoro (Art. 589, comma 2, c.p.) e lo sfruttamento del lavoro/caporalato (Art. 603-bis c.p.)
18 mesi: Per le lesioni personali colpose gravi o gravissime connesse alla violazione delle norme antinfortunistiche (Art. 590, comma 3, c.p.).
12 mesi: Per specifiche e gravi violazioni del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e per la violazione delle norme di prevenzione per il lavoro in sotterraneo (D.P.R. 320/1956).
8 mesi: Per l’impiego di lavoratori stranieri privi di un regolare permesso di soggiorno, oppure con permesso scaduto, revocato o annullato (Art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998).
6 mesi: Per le violazioni in materia di lavoro irregolare (Art. 3, commi da 3 a 5, del D.L. n. 12/2002) e per le imprese e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili che operano senza patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti (Art. 27, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008).
3 mesi: Per le violazioni della disciplina sull’orario di lavoro e sui riposi (ma solo se la violazione riguarda almeno il 20% della manodopera regolarmente impiegata) e per ogni altra violazione penale inerente alla legislazione sociale, al lavoro e alla sicurezza. (Artt. 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003).
Qui è possibile scaricare il Decreto 22 giugno 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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