il documento del Gruppo Formazione della CIIP sull’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025
Il CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione) ha prodotto un nuovo documento: “Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Osservazioni e proposte sul quadro normativo vigente”.
Il testo contiene osservazioni e proposte di modifica al nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 Aprile 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Questo si articola in una prima parte di critica e proposte normative seguita da due allegati operativi, di seguito alcuni punti salienti:
Criticità sui “soggetti formatori” e sanzioni
Nel documento è criticata la scelta di aver emanato l’Accordo rimandandolo a un atto successivo la definizione dei requisiti minimi dei soggetti formatori.
La CIIP ritiene inderogabile la costituzione del repertorio/elenco dei soggetti formatori autorizzati a svolgere formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusi quelli di “diretta emanazione” di associazioni e sindacati, questo al fine di arginare il fenomeno degli enti improvvisati e inaffidabili.
Si propone inoltre l’introduzione di sanzioni specifiche per i fornitori di servizi di formazione che operano in violazione delle norme sulla salute e sicurezza.
Proposte sulla modalità di erogazione (e-learning)
Si propone di consentire la modalità e-learning anche ai corsi di formazione specifica di rischio medio e alto di grandi organizzazioni (aziende ospedaliere, università, centri di ricerca, banche e imprese multi sito). La CIIP giustifica la proposta in base al fatto che in tali contesti il personale è altamente qualificato, le turnazioni complesse e i sistemi di gestione della sicurezza già evoluti.
Allegato I: Valutazione dell’efficacia della formazione
Il documento giudica come troppo semplicistiche le indicazioni presenti sull’efficacia della formazione nell’Accordo Stato Regioni quindi si propone di misurare l’efficacia attraverso.
Indicatori oggettivi e organizzativi (andamento infortuni, segnalazioni di near miss, non conformità rilevate negli audit, segnalazioni di rischi psicosociali come molestie).
Indicatori comportamentali (percentuale di utilizzo corretto dei DPI, rispetto delle procedure, frequenza e qualità dei briefing sulla sicurezza tenuta dai preposti.)
Il documento indica di utilizzare “Action Plan” individuali e di effettuare le verifiche (follow-up) a distanza di mesi (es. da 3 a 6 mesi) dalla fine del corso.
Allegato II: Monitoraggio e controllo da parte degli Organi di Vigilanza
Questa sezione fornisce una guida strutturata per gli ispettori chiamati a controllare la regolarità dei corsi. La CIIP sottolinea che il controllo non deve essere solo burocratico, ma deve dividersi in due fasi:
- Controllo formale, verifica della documentazione come il fascicolo del corso, i requisiti dei docenti (D.I. 6 marzo 2013), i registri presenze e gli attestati.
- Controllo sostanziale, verifica dell’effettività della formazione, assicurandosi che i programmi siano coerenti con i rischi specifici indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale e che vi sia un reale impatto sui comportamenti dei lavoratori. Per agevolare questo compito, l’allegato include una dettagliata tabella riassuntiva con i punti di verifica, le evidenze documentali richieste e le responsabilità di datori di lavoro e formatori.
Puoi leggere il documento integrale cliccando qui
Vuoi ricevere aggiornamenti sui temi della salute e sicurezza sul lavoro?
Iscriviti al prossimo webinar gratuito, i posti disponibili sono in esaurimento
