Circolare 22/2011 lavorazioni usuranti per le domande di prepensionamento
Il D.Lgs. 67 del 2011 ha stabilito quali sono le lavorazioni usuranti per le quali è possibile il pensionamento anticipato.
I lavori usuranti, definiti per legge, sono i seguenti:
– lavoratori che svolgono attività definite “particolarmente usuranti” quali lavori in galleria, nelle cave, ad alte temperature, lavorazione del vetro;
– addetti al lavoro notturno con almeno 64 notti l’anno, o con almeno tre ore di lavoro tra mezzanotte e le 5 del mattino per tutto l’arco dell’anno;
– addetti alla catena di montaggio che, nell’ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;
– conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone (gli autoferrotranvieri).
Per beneficiare dell’anticipo di tre anni è necessario che queste mansioni siano svolte:
– al momento del pensionamento
– e che lo siano state per almeno 7 degli ultimi 10 anni per tutti quelli che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2007.
Dal 2018 i requisiti per poter godere dei benefici diventano più restrittivi: per godere del pensionamento anticipato bisognerà aver effettuato lavori di questo tipo per almeno la metà della vita lavorativa.
Per il lavoro notturno, si potrà avere:
– un anno di anticipo sulla pensione se si lavora almeno 64 notti all’anno,
– due anni per 72 notti all’anno
– e tre anni solo per chi ha lavorato oltre le 78 notti ogni anno.
Con la Circolare n. 22 del 10 agosto 2011 sul Pensionamento anticipato per lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti la Direzione Generale per le Politiche Previdenziali vengono fornite le prime indicazioni operative per usufruire dei benefici previsti dal D.lgs 67/2011.
Tali indicazioni servono soprattutto per chi intenda fare domanda entro il 30 Settembre 2011.
Ricordiamo che manca ancora un decreto applicativo previsto dall’art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 67/2011.
Fonte : Ministero del Lavoro