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Pubblicato il 06 Agosto, 2017

Chiarimenti Resistenza fuoco elementi muratura

La Lettera Circolare del 31 marzo 2010 prot. n. 5642, si è resa necessaria a fronte delle richieste pervenute, in merito a quali debbano essere gli atti certificativi inerenti le strutture di muratura (portante e non) da porre a corredo delle istanze di sopralluogo ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi CPI.

In particolare il DM 16/02/2007, che ha riformato la materia in questione, stabilisce in linea generale che le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti ed elementi costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di prove, calcoli, confronti con tabelle (articolo 2 comma 2), e demanda la scelta del metodo all’esistenza di norme condivise di riferimento al fine di garantire uniformità e trasparenza negli atti nonché una più efficace azione di controllo.

Visto che la possibilità di utilizzo della specifica norma di riferimento (EN 1996-1-2) è attualmente rimandata vista la mancanza dell’appendice nazionale ne emerge cha, allo stato attuale, le uniche modalità attraverso cui è oggi possibile determinare le prestazioni di resistenza al fuoco delle murature (portanti e non) sono quelle basate sui risultati delle prove e sui confronti con tabelle, escludendo quindi ogni altra forma di certificazione. Tuttavia, a fronte di questo panorama normativo non ancora consolidato, vi sono ancora certificazioni basate su valutazioni analitiche (vedi l’ormai abrogata lettera circolare 14 settembre 1961 n.91) che non dovrebbero più essere accettate.

La lettera circolare sancisce pertanto quanto segue:

Ø Costruzioni il cui progetto è stato presentato per il rilascio del CPI, prima del 25 settembre 2010: le certificazioni di murature, basate su valutazioni analitiche, possono essere accettate;

Ø Progetti dopo il 25 settembre 2010, in assenza dell’appendice nazionale: saranno unicamente ammesse, per tali tipologie di elementi costruttivi, certificazioni  basate su risultati di prova secondo le istruzioni contenute nel citato DM 16 febbraio 2007 o, in alternativa, su confronti con le tabelle riportate nel citato DM 16 febbraio 2007 e nella successiva Lettera Circolare n. 1968 del 15 febbraio 2008

 

 

 

 

 

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