Carta di Qualificazione Conducente CQC e formazione dei lavoratori
Come esplicitato dalle linee applicative 25/7/2012 degli Accordi Stato Regioni 2011 (art. 37 del D.Lgs. 81/08) si evidenzia come la dimostrazione dell’avvenuta effettuazione dell’attività formativa dei conducenti e autisti (Carta di Qualificazione del Conducente – CQC; di cui al DM 16 Ottobre 2009) costituisca credito formativo ai fini di cui agli accordi citati. Verificato che alcune ore della formazione CQC sono coerenti con gli argomenti da trattare durante la formazione da Accordi Stato Regioni 2011 si ritiene quanto segue:
- gli argomenti da trattare durante la formazione generale non sono affrontati in maniera esauriente durante il corso CQC e di conseguenza la formazione generale deve essere completamente svolta;
- è sufficiente invece integrare l’attività formativa CQC con un corso di 4 ore per coprire quella specifica del personale (autisti e conducenti); è comunque necessario ricostruire tutto il processo formativo in modo da giustificare la riduzione delle ore.
In allegato si riporta una tabella in cui si confrontano gli argomenti previsti dagli accordi stato regione 2011 con gli argomenti trattati durante sia il corso iniziale CQC (280 ore) sia il corso di rinnovo CQC (35 ore) evidenziando le mancanze e quindi gli argomenti che devono essere trattati durante le 4 ore di formazione specifica.
A partire da queste informazioni è possibile costruire un corso ad hoc che renda completa la formazione di conducenti ed autisti anche dal punto di vista degli accordi stato regioni 2011.
Scarica qui la tabella di confronto CQC e Accordi Stato Regione
Carta di Qualificazione Conducente CQC e formazione dei lavoratori