Come da Circolare Ministeriale 15 Marzo 2011, l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per il trasporto dei propri rifiuti (ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del D. Lgs 152/2006) deve essere rinnovata entro il prossimo 25 dicembre.
A stabilirlo è l’art. 25, co.1 lettera c), del D.Lgs. 205/10 che va a modificare l’art.212, co.8, del D.Lgs. 152/2006.
Con tale modifica si sancisce che le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, e le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti i 30kg o 30 l al giorno, devono essere rinnovate ogni 10 anni.
Il medesimo articolo prevede che le iscrizioni all’Albo avvenute prima del 14 aprile 2008, devono essere aggiornate entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 205/10, ovvero entro il 25 dicembre 2011.
La circolare stabilisce inoltre che tali domande dovevano essere fatte entro il 30 giugno 2011, altrimenti non veniva garantito il rispetto dei termini.
Chi non avrà richiesto l’aggiornamento della propria iscrizione entro i termini previsti, verrà cancellato d’ufficio dall’Albo stesso.
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